Art. 17. Diritti di segreteria e diritti annuali 1. Sono dovuti alla regione i diritti su atti o certificati rilasciati dalle segreterie delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato ad imprenditori artigiani, ai sensi della legge 27 febbraio 1978, n. 49. 2. La regione, nell'ambito della convenzione richiamata al terzo comma del precedente art. 15, concerta con le CCIAA l'utilizzo delle somme provenienti dai diritti annuali di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, dovuti dalle imprese artigiane iscritte agli albi provinciali e circondariali, e dei propri mezzi finanziari, al fine di integrare e selezionare gli interventi per il comparto artigiano, di rispettiva competenza, in base a programmi sinergetici.