Art. 17.
               Diritti di segreteria e diritti annuali
 
   1.  Sono  dovuti  alla  regione  i  diritti  su atti o certificati
rilasciati  dalle  segreterie   delle   commissioni   provinciali   e
circondariali  per  l'artigianato ad imprenditori artigiani, ai sensi
della legge 27 febbraio 1978, n. 49.
   2.  La  regione, nell'ambito della convenzione richiamata al terzo
comma del precedente art. 15, concerta con le CCIAA l'utilizzo  delle
somme  provenienti  dai  diritti  annuali  di  cui  all'art.  34  del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,  convertito  nella  legge  26
febbraio  1982,  n.  51, dovuti dalle imprese artigiane iscritte agli
albi provinciali e circondariali, e dei propri mezzi  finanziari,  al
fine  di  integrare  e  selezionare  gli  interventi  per il comparto
artigiano, di rispettiva competenza, in base a programmi sinergetici.