Art. 18. Composizione, costituzione, sede e funzionamento della commissione regionale per l'artigianato 1. La composizione, la costituzione e la sede della commissione regionale per l'artigianato sono stabilite dal primo e secondo comma dell'art. 11 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 2. I rappresentanti della regione di cui alla lett. b), secondo comma del citato art. 11, sono designati, su proposta dell'assessore competente, a seguito di parere della commissione consiliare, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato. 3. I cinque esperti indicati alla lettera c), secondo comma dell'art. 11 della legge 8 agosto 1985, n. 443 sono designati con deliberazione della Giunta regionale e scelti fra rose di candidati proposte dalle associazioni sindacali dell'artigianato presenti nella regione, aderenti a confederazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi di lavoro. La designazione degli esperti deve essere accompagnata da un curriculum vitae che comprovi congruamente la loro qualificazione in termini professionali o di esperienza. 4. La commissione regionale per l'artigianato disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari interne. Tali norme sono trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'approvazione. Nello stesso modo si procede per le eventuali modifiche. 5. La commissione regionale per l'artigianato dura in carica cinque anni. 6. Alla commissione regionale per l'artigianato spetta la decisione in sede di ricorso amministrativo contro le deliberazioni delle commissioni provinciali e circondariali, ai sensi del quinto comma dell'art. 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonche' l'espressione di pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale in materia di artigianato, la promozione di indagini e rilevazioni statistiche e la cura della relativa documentazione, richiedendo, nelle materie che ne coinvolgono le competenze, la collaborazione delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato.