Art. 18.
           Composizione, costituzione, sede e funzionamento
            della commissione regionale per l'artigianato
 
   1.  La  composizione,  la costituzione e la sede della commissione
regionale per l'artigianato sono stabilite dal primo e secondo  comma
dell'art. 11 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
   2.  I  rappresentanti  della regione di cui alla lett. b), secondo
comma del citato art. 11, sono designati, su proposta  dell'assessore
competente,  a  seguito  di  parere della commissione consiliare, con
decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  o  dell'assessore
competente, se delegato.
   3.  I  cinque  esperti  indicati  alla  lettera  c), secondo comma
dell'art. 11 della legge 8 agosto 1985, n.  443  sono  designati  con
deliberazione  della  Giunta regionale e scelti fra rose di candidati
proposte dalle associazioni sindacali dell'artigianato presenti nella
regione,  aderenti a confederazioni nazionali firmatarie di contratti
collettivi di lavoro.  La  designazione  degli  esperti  deve  essere
accompagnata da un curriculum vitae che comprovi congruamente la loro
qualificazione in termini professionali o di esperienza.
   4.  La  commissione  regionale  per  l'artigianato  disciplina  il
proprio funzionamento con norme  regolamentari  interne.  Tali  norme
sono  trasmesse  dalla  Giunta  regionale  al Consiglio regionale per
l'approvazione.  Nello  stesso  modo  si  procede  per  le  eventuali
modifiche.
   5.  La  commissione  regionale  per  l'artigianato  dura in carica
cinque anni.
   6.   Alla   commissione  regionale  per  l'artigianato  spetta  la
decisione in sede di ricorso amministrativo contro  le  deliberazioni
delle  commissioni  provinciali  e circondariali, ai sensi del quinto
comma dell'art.  7  della  legge  8  agosto  1985,  n.  443,  nonche'
l'espressione  di  pareri sugli atti di programmazione e legislazione
regionale in materia di artigianato,  la  promozione  di  indagini  e
rilevazioni  statistiche  e  la  cura  della relativa documentazione,
richiedendo, nelle materie  che  ne  coinvolgono  le  competenze,  la
collaborazione  delle  commissioni  provinciali  e  circondariali per
l'artigianato.