Art. 19.
 Ufficio di segreteria della commissione regionale per l'artigianato
 
   1.   L'ufficio  di  segreteria  della  commissione  regionale  per
l'artigianato e' costituito da personale  regionale  appartenente  al
ruolo organico della Giunta regionale.
   2.     L'ufficio,     inquadrato     nel     settore    competente
dell'amministrazione regionale, e' posto alle  dipendenze  funzionali
del presidente della commissione.
   3.   E'  compito  dell'ufficio  di  segreteria  della  commissione
regionale per l'artigianato:
     a)  predisporre  gli  atti e svolgere le istruttorie relative ai
ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali  e
circondariali per l'artigianato;
     b)  compiere  gli  atti connessi agli adempimenti della presente
legge e di competenza della commissione;
     c)  procedere  alla verbalizzazione, pubblicita' e conservazione
degli atti della commissione;
     d) provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione di quanto
previsto  dal  sesto  comma  del  precedente  art.  18   nonche'   al
coordinamento   delle  iniziative  delle  commissioni  provinciali  e
circondariali;
     e)  curare  ogni altro adempimento connesso con le funzioni ed i
compiti alla commissione dalle leggi regionali.