Art. 19. Ufficio di segreteria della commissione regionale per l'artigianato 1. L'ufficio di segreteria della commissione regionale per l'artigianato e' costituito da personale regionale appartenente al ruolo organico della Giunta regionale. 2. L'ufficio, inquadrato nel settore competente dell'amministrazione regionale, e' posto alle dipendenze funzionali del presidente della commissione. 3. E' compito dell'ufficio di segreteria della commissione regionale per l'artigianato: a) predisporre gli atti e svolgere le istruttorie relative ai ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato; b) compiere gli atti connessi agli adempimenti della presente legge e di competenza della commissione; c) procedere alla verbalizzazione, pubblicita' e conservazione degli atti della commissione; d) provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione di quanto previsto dal sesto comma del precedente art. 18 nonche' al coordinamento delle iniziative delle commissioni provinciali e circondariali; e) curare ogni altro adempimento connesso con le funzioni ed i compiti alla commissione dalle leggi regionali.