Art. 2.
       Interpretazione ed integrazione della disciplina giuridica
     di imprenditore, impresa artigiana e loro forme associative
 
   1. E' imprenditore artigiano l'imprenditore individuale o in forma
di societa' che abbia i requisiti previsti dall'art. 2 della legge  8
agosto 1985, n. 443, eserciti un'impresa avente le caratteristiche di
cui agli articoli 3 e 4 della stessa legge e sia iscritta all'albo di
cui al successivo art. 3.
   2.  L'obbligo  di  essere  titolare  di una sola impresa artigiana
disposto dal terzo comma  dell'art.  3  della  legge  n.  443/85  non
preclude  all'artigiano  la  possibilita'  di esercitare l'impresa in
piu' unita' locali, di essere contemporaneamente titolare di  imprese
non  artigiane  o partecipare contemporaneamente a societa' esercenti
un'attivita'  artigiana,  salva  l'applicazione  dell'art.  2301  del
codice civile.
   3.  Nell'ipotesi  di societa' esercente un'attivita' artigiana, la
qualita'  di  socio  amministratore  non  e'  incompatibile  con   lo
svolgimento da parte dello stesso di lavoro personale, anche manuale,
nel processo produttivo, ai fini di quanto disposo dal secondo  comma
dell'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
   4.  I consorzi, le societa' consortili, le associazioni temporanee
fra imprese artigiane debbono avere i requisiti previsti dall'art.  6
della legge 8 agosto 1985, n. 443.