Art. 2. Interpretazione ed integrazione della disciplina giuridica di imprenditore, impresa artigiana e loro forme associative 1. E' imprenditore artigiano l'imprenditore individuale o in forma di societa' che abbia i requisiti previsti dall'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, eserciti un'impresa avente le caratteristiche di cui agli articoli 3 e 4 della stessa legge e sia iscritta all'albo di cui al successivo art. 3. 2. L'obbligo di essere titolare di una sola impresa artigiana disposto dal terzo comma dell'art. 3 della legge n. 443/85 non preclude all'artigiano la possibilita' di esercitare l'impresa in piu' unita' locali, di essere contemporaneamente titolare di imprese non artigiane o partecipare contemporaneamente a societa' esercenti un'attivita' artigiana, salva l'applicazione dell'art. 2301 del codice civile. 3. Nell'ipotesi di societa' esercente un'attivita' artigiana, la qualita' di socio amministratore non e' incompatibile con lo svolgimento da parte dello stesso di lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, ai fini di quanto disposo dal secondo comma dell'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 4. I consorzi, le societa' consortili, le associazioni temporanee fra imprese artigiane debbono avere i requisiti previsti dall'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.