Art. 20.
                        Spese di funzionamento
 
   1.   Le   spese   inerenti   al  funzionamento  delle  commissioni
provinciali, circondariali e  regionale  per  l'artigianato,  sono  a
carico del bilancio regionale.
   2.  Ai  componenti  delle commissioni provinciali, circondariali e
regionale per l'artigianato, spettando l'indennita' di presenza ed il
rimborso  spese  nella  misura  prevista  dalla  legge  regionale  22
novembre 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.