Art. 20. Spese di funzionamento 1. Le spese inerenti al funzionamento delle commissioni provinciali, circondariali e regionale per l'artigianato, sono a carico del bilancio regionale. 2. Ai componenti delle commissioni provinciali, circondariali e regionale per l'artigianato, spettando l'indennita' di presenza ed il rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.