Art. 21. Indirizzo, coordinamento e vigilanza 1. La Giunta regionale espleta le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attivita' delle commissioni provinciali, circondariali e regionale per l'artigianato. 2. Le commissioni provinciali, circondariali e regionale per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale - settore industria ed artigianato. Essa puo' disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento delle commissioni. 3. Nel caso di impossibilita' di regolare funzionamento o di riscontrate gravi violazioni di legge da parte della commissione, il Presidente della giunta, su proposta dell'assessore competente e su conforme deliberazione della Giunta stessa, puo', previa diffida, nominare un commissario straordinario, sospendendola dalle funzioni. 4. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della commissione e resta in carica per la durata stabilita nel decreto di nomina. Tale durata non puo' in ogni caso superare i dodici mesi. 5. Trascorso detto periodo, ove non siano state rimosse le cause di impedimento al regolare funzionamento, il presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente e su conforme deliberazione della giunta stessa, procede con proprio decreto allo scioglimento della commissione ed adotta i provvedimenti preordinati alla sua ricomposizione. Capo 2 ELEZIONE DEGLI ARTIGIANI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI E CIRCONDARIALI PER L'ARTIGIANATO