Art. 21.
                 Indirizzo, coordinamento e vigilanza
 
   1.  La  Giunta  regionale  espleta  le  funzioni  di  indirizzo  e
coordinamento   dell'attivita'   delle    commissioni    provinciali,
circondariali e regionale per l'artigianato.
   2.  Le  commissioni  provinciali,  circondariali  e  regionale per
l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale -
settore  industria  ed  artigianato.  Essa puo' disporre ispezioni ed
indagini sul funzionamento delle commissioni.
   3.  Nel  caso  di  impossibilita'  di  regolare funzionamento o di
riscontrate gravi violazioni di legge da parte della commissione,  il
Presidente  della  giunta, su proposta dell'assessore competente e su
conforme deliberazione della Giunta  stessa,  puo',  previa  diffida,
nominare  un commissario straordinario, sospendendola dalle funzioni.
   4. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie
della commissione e resta in  carica  per  la  durata  stabilita  nel
decreto  di  nomina.  Tale  durata  non  puo' in ogni caso superare i
dodici mesi.
   5.  Trascorso  detto periodo, ove non siano state rimosse le cause
di impedimento al regolare funzionamento, il presidente della  Giunta
regionale,  su  proposta  dell'assessore  competente  e  su  conforme
deliberazione della giunta stessa, procede con proprio  decreto  allo
scioglimento  della commissione ed adotta i provvedimenti preordinati
alla sua ricomposizione.
 
                                Capo 2
              ELEZIONE DEGLI ARTIGIANI COMPONENTI DELLE
      COMMISSIONI PROVINCIALI E CIRCONDARIALI PER L'ARTIGIANATO