Art. 23. Sistema elettorale 1. Ogni artigiano avente titolo a norma del primo comma del precedente articolo esprime il proprio voto in modo diretto, libero e segreto, attribuendolo a liste di candidati concorrenti. 2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti avviene in ragione proporzionale ai voti riportati mediante riparto effettuato nelle singole province e circondari che costituiscono altrettanto collegi elettorali. 3. Per quanto non disposto nella presente legge, si applicano le norme compatibili in vigore per le elezioni dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti previste dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.