Art. 23.
                          Sistema elettorale
 
   1.  Ogni  artigiano  avente  titolo  a  norma  del primo comma del
precedente articolo esprime il proprio voto in modo diretto, libero e
segreto, attribuendolo a liste di candidati concorrenti.
   2.  L'assegnazione  dei  seggi tra le liste concorrenti avviene in
ragione proporzionale ai voti riportati mediante  riparto  effettuato
nelle  singole  province  e  circondari che costituiscono altrettanto
collegi elettorali.
   3.  Per  quanto non disposto nella presente legge, si applicano le
norme compatibili in vigore per le elezioni dei consigli comunali nei
comuni  con  popolazione superiore a cinquemila abitanti previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.