Art. 26.
                         Adempimenti generali
 
   1.  Le  elezioni  degli  imprenditori  artigiani  in  qualita'  di
rappresentanti nella  commissione  provinciale  o  circondariale  per
l'artigianato   previsti   dalla  lettera  a)  del  primo  comma  del
precedente art. 13 hanno luogo ogni cinque anni.
   2. Il presidente della regione indice le elezioni e stabilisce con
proprio decreto, da pubblicarsi sul  Bollettino  ufficiale  entro  il
sessantesimo  giorno  precedente,  la  data  delle  elezioni e ne da'
comunicazione, ai sindaci dei comuni  della  regione,  ai  presidenti
delle  commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato e al
presidente della commissione regionale per l'artigianato.
   3.  Le  commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato,
con manifesto  da  pubblicarsi  entro  il  quarantacinquesimo  giorno
precedente  a  quello  fissato  per  le elezioni, ne danno avviso gli
elettori.