Art. 26. Adempimenti generali 1. Le elezioni degli imprenditori artigiani in qualita' di rappresentanti nella commissione provinciale o circondariale per l'artigianato previsti dalla lettera a) del primo comma del precedente art. 13 hanno luogo ogni cinque anni. 2. Il presidente della regione indice le elezioni e stabilisce con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale entro il sessantesimo giorno precedente, la data delle elezioni e ne da' comunicazione, ai sindaci dei comuni della regione, ai presidenti delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato e al presidente della commissione regionale per l'artigianato. 3. Le commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato, con manifesto da pubblicarsi entro il quarantacinquesimo giorno precedente a quello fissato per le elezioni, ne danno avviso gli elettori.