Art. 28. Legittimazione alla partecipazione alle elezioni e presentazione delle candidature 1. Le candidature sono raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore a sei e non superiore a diciotto. 2. Sono legittimati a presentare le liste: a) le associazioni sindacali dell'artigianato presenti nella provincia o circondario firmatarie di contratti collettivi di lavoro, anche congiuntamente fra di loro o soltanto fra alcune di loro. In ogni caso ciascuna associazione non puo' essere prestatrice di piu' di una lista in ciascuna provinca o circondario e, qualora nella provincia o circondario esistano piu' associazioni aderenti alla stessa confederazione nazionale, dette associazioni sono tenute a presentare una sola lista; b) gruppi di artigiani regolarmente iscritti all'albo provinciale o circondariale da almeno un anno. 3. Nella fattispecie di cui alla lettera a) del precedente comma la dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature e' effettuata dal presidente o dal segretario regionale delle associazioni sindacali dell'artigianato interessate o loro delegati. Mentre nella fattispecie di cui alla lettera b) del precedente comma la dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature deve essere effettuata da un numero di elettori non inferiore al cinque per cento degli iscritti all'albo provinciale o circondariale delle imprese artigiane. Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu di una dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature. 4. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita. 5. Unitamente alle liste, deve essere presentata la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, con la firma autenticata a norma di legge, e il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un comune della provincia di data non anteriore a tre mesi. 6. E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. 7. Alla lista e' allegata l'indicazione di due delegati autorizzati a designare due rappresentanti di lista presso ogni ufficio elettorale. 8. La presentazione delle candidature e' effettuata fra le ore 8 del trentanovesino giorno e fino alle ore 12 del trentacinquesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni, all'ufficio di segreteria delle commissioni provinciali o circondariali per l'artigianato. 9. Il presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato o un suo delegato rilascia ricevuta degli atti presentati indicando il giorno e l'ora della presentazione. 10. La commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, entro il trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni: a) verifica che le candidature siano sottoscritte correttamente ai sensi del precedente terzo comma, eliminando quelle che non lo sono; b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, ovvero con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, assegnando un termine di non oltre quarantotto ore per la presentazione di un altro contrassegno; c) cancella i nomi dei candidati che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge o per i quali manchi la dichiarazione di accettazione; d) cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza; e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiori al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi. 11. I delegati di liste possono prendere cognizione entro la stessa sera delle contestazioni fatte dalle commissioni provinciali o circondariali per l'artigianato e delle modificazioni da queste apportate alle liste dei candidati. La commissione provinciale o circondariale per l'artigianato si torna a riunire l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati nelle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e delibere seduta stante sulle modificazioni eseguite.