Art. 28.
           Legittimazione alla partecipazione alle elezioni
                  e presentazione delle candidature
 
   1. Le candidature sono raggruppate in liste comprendenti un numero
di candidati non inferiore a sei e non superiore a diciotto.
   2. Sono legittimati a presentare le liste:
     a)  le  associazioni  sindacali  dell'artigianato presenti nella
provincia o circondario firmatarie di contratti collettivi di lavoro,
anche  congiuntamente  fra  di loro o soltanto fra alcune di loro. In
ogni caso ciascuna associazione non puo' essere prestatrice  di  piu'
di  una  lista  in  ciascuna  provinca o circondario e, qualora nella
provincia o circondario  esistano  piu'  associazioni  aderenti  alla
stessa  confederazione  nazionale,  dette  associazioni sono tenute a
presentare una sola lista;
     b)   gruppi   di   artigiani   regolarmente   iscritti  all'albo
provinciale o circondariale da almeno un anno.
   3.  Nella  fattispecie di cui alla lettera a) del precedente comma
la dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature  e'
effettuata   dal   presidente   o   dal  segretario  regionale  delle
associazioni sindacali dell'artigianato interessate o loro  delegati.
Mentre  nella fattispecie di cui alla lettera b) del precedente comma
la dichiarazione di presentazione delle  liste  e  delle  candidature
deve  essere  effettuata  da  un  numero di elettori non inferiore al
cinque per cento degli iscritti all'albo provinciale o  circondariale
delle  imprese artigiane. Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu
di  una  dichiarazione  di  presentazione   delle   liste   e   delle
candidature.
   4.  Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo
e data di nascita.
   5.  Unitamente alle liste, deve essere presentata la dichiarazione
di accettazione di ogni candidato, con la firma autenticata  a  norma
di  legge,  e  il  certificato  di iscrizione di ogni candidato nelle
liste elettorali di un comune della provincia di data non anteriore a
tre mesi.
   6.  E'  obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista,
anche figurato.
   7.   Alla   lista   e'  allegata  l'indicazione  di  due  delegati
autorizzati a designare  due  rappresentanti  di  lista  presso  ogni
ufficio elettorale.
   8.  La  presentazione delle candidature e' effettuata fra le ore 8
del trentanovesino giorno e fino alle  ore  12  del  trentacinquesimo
giorno  antecedente  quello  fissato  per le elezioni, all'ufficio di
segreteria  delle  commissioni  provinciali   o   circondariali   per
l'artigianato.
   9. Il presidente della commissione provinciale o circondariale per
l'artigianato  o  un  suo  delegato  rilascia  ricevuta  degli   atti
presentati indicando il giorno e l'ora della presentazione.
   10.  La commissione provinciale o circondariale per l'artigianato,
entro il trentaduesimo giorno antecedente a  quello  fissato  per  le
elezioni:
     a)  verifica che le candidature siano sottoscritte correttamente
ai sensi del precedente terzo comma, eliminando  quelle  che  non  lo
sono;
     b)  ricusa  i  contrassegni di lista che siano identici o che si
possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in
precedenza,  ovvero  con  quelli  notoriamente  usati  da  partiti  o
raggruppamenti  politici,  assegnando  un  termine   di   non   oltre
quarantotto ore per la presentazione di un altro contrassegno;
     c)  cancella  i nomi dei candidati che non siano in possesso dei
requisiti prescritti dalla presente legge o per  i  quali  manchi  la
dichiarazione di accettazione;
     d)  cancella  i  nomi dei candidati gia' compresi in altre liste
presentate in precedenza;
     e)  ricusa  le  liste  che  contengono  un  numero  di candidati
inferiore al minimo prescritto e  riduce  quelle  che  contengono  un
numero  di candidati superiori al massimo consentito, cancellando gli
ultimi nomi.
   11.  I  delegati  di  liste  possono  prendere cognizione entro la
stessa sera delle contestazioni fatte dalle commissioni provinciali o
circondariali  per  l'artigianato  e  delle  modificazioni  da queste
apportate alle liste dei  candidati.  La  commissione  provinciale  o
circondariale  per  l'artigianato  si torna a riunire l'indomani alle
ore 9 per udire eventualmente i delegati  nelle  liste  contestate  o
modificate  ed  ammettere  nuovi  documenti  e delibere seduta stante
sulle modificazioni eseguite.