Art. 31.
                Scrutinio e proclamazione degli eletti
 
   1.  Terminate  le  operazioni  di  voto,  il presidente provvede a
chiudere e sigillare le urne contenenti le schede  e  la  sala  delle
votazioni  in  modo che nessuno possa accedervi. Rinvia le operazioni
di scutinio alle ore 8 del giorno successivo.
   2.  Il  giorno  successivo  a  quello  delle votazioni, constatata
l'integrita' dei sigilli, il presidente da' inizio alle operazioni di
scrutinio.
   3. Terminato lo scrutinio, il presidente ne certifica il risultato
nel verbale riportando i voti  conseguiti  da  ciascuna  lista  e  le
preferenze  attribuite ai candidati, il numero delle schede bianche e
delle schede nulle.
   4.  Nel  verbale  deve farsi menzione di tutti i reclami, dei voti
contestati, che siano e non attribuiti, e  delle  decisioni  adottate
dal presidente.
   5.  Il  verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato
in  ciascun  foglio  e  sottoscritto,  seduta  stante,  da  tutti   i
componenti l'ufficio.
   6.  Un  esemplare  del verbale viene depositato dal presidente del
seggio o suo delegato nella segreteria del  comune  sede  di  sezione
elettorale ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
   7. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutte le schede in
un  plico  sigillato  e  firmato  dal   presidente,   e'   recapitato
immediatamente  a  mezzo  messo  comunale,  all'ufficio  centrale del
comune capoluogo della provincia o del comprensorio.
   8.  Il presidente dell'ufficio centrale, nello stesso giorno delle
operazioni di scrutinio, riassume i voti delle varie  sezioni,  senza
modificare  i  risultati.  Determina  la cifra elettorale di ciascuna
lista e la cifra individuale di ciascun candidato.
   9.  La cifra elettorale di una lista e' costituita dalla somma dei
voti validi riportati dalla lista stessa in tutte  le  sezioni  della
provincia o del circondario.
   10.  La cifra individuale di ciascun candidato e' costituita dalla
cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
   11.   L'assegnazione   dei  diciotto  posti  di  componente  della
commissione provinciale o circondariale per l'artigianato avviene nel
modo seguente:
     a)  si  divide  il totale dei voti validi, riportati da tutte le
liste dei candidati, per il numero  dei  rappresentanti  da  eleggere
piu' uno, ottenendo cosi' il quoziente elettorale. Nell'effettuare la
divisione e'  trascurata  la  parte  decisionale  del  quoziente;  si
attribuiscono  quindi  a  ciascuna  lista tanti rappresentanti quante
volte  il  quoziente  elettorale  risulti   contenuto   nella   cifra
elettorale di ciascuna lista;
     b)   i  posti  di  rappresentante  eventualmente  restanti  sono
attribuiti alle liste di candidati per le quali le divisioni  abbiano
dato  i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, alla lista che
abbia avuto la piu' alta cifra elettorale.
   12. Il presidente dell'ufficio centrale proclama quindi eletti, in
corrispondenza ai  posti  di  rappresentanti  attribuiti  a  ciascuna
lista,  i  candidati  della  lista  stessa,  secondo  la  graduatoria
decrescente delle loro liste individuali. In caso di parita' di  tale
cifra e' graduato prima il piu' anziano di eta'.
   13. Il presidente dell'ufficio centrale certifica le operazioni di
proclamazione su apposito verbale, redatto su modello  approvato  dal
Presidente  della  Giunta regionale, e lo trasmette immediatamente al
presidente  della  commissione  provinciale   o   circondariale   per
l'artigianato e al presidente della Giunta regionale.