Art. 32.
                            R i c o r s i
 
   1.  In  merito  alle  controversie  concernenti la presentazione e
l'accettazione  delle  liste,  gli   interessati   possono   proporre
opposizione  scritta alla commissione provinciale o circondariale per
l'artigianato entro il trentesimo giorno antecedente alla data  delle
elezioni.  Il giorno successivo la commissione delibera sui ricorsi e
notifica ai delegati di lista le decisioni adottate.
   2.   in   merito   alle  controversie  concernenti  le  operazioni
elettorali, gli interessati possono proporre opposizione scritta alla
commissione  provinciale  o  circondariale  per  l'artigiano entro il
quinto  giorno  successivo   all'evento   che   ha   determinato   la
controversia.
   3.   Contro   le   decisioni   della   commissione  provinciale  o
circondariale  per  l'artigianato  i  medesimi  interessati   possono
ricorrere  al presidente della Giunta regionale entro il terzo giorno
successivo alla notifica della decisione stessa.