Art. 32. R i c o r s i 1. In merito alle controversie concernenti la presentazione e l'accettazione delle liste, gli interessati possono proporre opposizione scritta alla commissione provinciale o circondariale per l'artigianato entro il trentesimo giorno antecedente alla data delle elezioni. Il giorno successivo la commissione delibera sui ricorsi e notifica ai delegati di lista le decisioni adottate. 2. in merito alle controversie concernenti le operazioni elettorali, gli interessati possono proporre opposizione scritta alla commissione provinciale o circondariale per l'artigiano entro il quinto giorno successivo all'evento che ha determinato la controversia. 3. Contro le decisioni della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato i medesimi interessati possono ricorrere al presidente della Giunta regionale entro il terzo giorno successivo alla notifica della decisione stessa.