Art. 33.
          Prima revisione degli albi delle imprese artigiane
 
   1.  Prima  dell'inizio  delle  procedure per la costituzione delle
nuove commissioni  provinciali  e  circondariali  per  l'artigianato,
secondo le modalita' di cui agli articoli del precedente titolo 3, le
commissioni provinciali attualmente in carica  provvedono,  integrate
dai   rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  nazionali  di
categoria di cui all'art. 25 della legge regionale 30 aprile 1980, n.
48,  ad una revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane,
affinche' risultino  compilati  secondo  le  disposizioni  introdotte
dalla   legge   8   agosto  1985,  n.  443,  ed  adeguati  agli  albi
circondariali istituiti ai sensi del precedente art. 3.
   2.  Ai  fini  di  cui  al  precedente comma, entro sessanta giorni
dall'entrata  in  vigore  della   presente   Legge   le   commissioni
provinciali  per  l'artigianato  inviano  ai  Comuni  l'elenco  delle
imprese, sia singole che associate, aventi sede nel Comune stesso.
   3.   I  comuni,  entro  i  successivi  dodici  mesi,  svolgono  le
necessarie operazioni istruttorie di cui al precedente art.  6  e  ne
trasmettono   le   risultanze,   insieme  ad  eventuali  segnalazioni
documentate  attinenti  a  procedure  d'iscrizione  d'ufficio,   alle
commissioni  provinciali  per l'artigianato che, entro sei mesi dalla
data del ricevimento procedono agli adempimenti di competenza.
   4.  Alla scadenza di tale ultimo termine hanno inizio le procedure
relative alla  elezione  dei  titolari  di  imprese  artigiane  nelle
commissioni  provinciali  e  circondariali per l'artigianato previste
dagli articoli del precedente titolo 3.
   5.  Il  periodo  di  trenta mesi di cui al terzo comma dell'art. 7
della legge 8 agosto 1985, n. 443, ed al quinto comma del  precedente
art.  9 decorre anch'esso dalla data di scadenza del termine indicato
ai precedenti terzo e quarto commi.