Art. 34. Disposizioni per le commissioni circondariali per l'artigianato di Lecco e Lodi 1. In occasione della prima elezione dei componenti artigiani della commissione per l'artigianato dei circondari di Lecco e Lodi, le funzioni che la presente legge assegna alle commissioni circondariali per l'artigianato nel procedimento elettorale sono svolte rispettivamente dalle commissioni provinciali per l'artigianato di Como e Milano. 2. Salvo quanto previsto dal primo comma, con decreto del Presidente della giunta regionale e' costituito per ogni circondario un commissariato speciale composto: a) dal presidente delle rispettive commissioni provinciali per l'artigianato di Como e Milano, che lo presiede; b) da due commissari designati dalle rispettive commissioni provinciali per l'artigianato di Como e Milano. 3. Al commissariato spetta il compito di curare la ricerca della sede, del personale e delle attrezzature necessarie al funzionamento delle costituende commissioni circondariali nonche' di costituire l'albo delle imprese artigiane dei circondari di Lecco e Lodi mediante scorporo dagli albi provinciali delle imprese artigiane di Como e Milano e di rilevare copia della relativa documentazione dall'archivio delle commissioni provinciali per l'artigianato di Como e Milano. 4. Gli albi stessi sono gestiti dal commissariato fino all'insediamento delle commissioni circondariali per l'artigianato di Lecco e Lodi istituite ai sensi del secondo comma del precedente art. 13.