Art. 34.
            Disposizioni per le commissioni circondariali
                  per l'artigianato di Lecco e Lodi
 
   1.  In  occasione  della  prima  elezione dei componenti artigiani
della commissione per l'artigianato dei circondari di Lecco  e  Lodi,
le   funzioni   che   la  presente  legge  assegna  alle  commissioni
circondariali per  l'artigianato  nel  procedimento  elettorale  sono
svolte    rispettivamente    dalle    commissioni   provinciali   per
l'artigianato di Como e Milano.
   2.  Salvo  quanto  previsto  dal  primo  comma,  con  decreto  del
Presidente della giunta regionale e' costituito per ogni  circondario
un commissariato speciale composto:
     a)  dal  presidente delle rispettive commissioni provinciali per
l'artigianato di Como e Milano, che lo presiede;
     b)  da  due  commissari  designati  dalle rispettive commissioni
provinciali per l'artigianato di Como e Milano.
   3.  Al  commissariato spetta il compito di curare la ricerca della
sede, del personale e delle attrezzature necessarie al  funzionamento
delle  costituende  commissioni  circondariali  nonche' di costituire
l'albo delle  imprese  artigiane  dei  circondari  di  Lecco  e  Lodi
mediante  scorporo  dagli albi provinciali delle imprese artigiane di
Como e Milano e  di  rilevare  copia  della  relativa  documentazione
dall'archivio delle commissioni provinciali per l'artigianato di Como
e Milano.
   4.   Gli   albi   stessi   sono  gestiti  dal  commissariato  fino
all'insediamento delle commissioni circondariali per l'artigianato di
Lecco e Lodi istituite ai sensi del secondo comma del precedente art.
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