Art. 36.
            Approvazione dei regolamenti delle commissioni
       provinciali, circondariali e regionali per l'artigianato
 
   1.  Le  commissioni  provinciali,  circondariali  e  regionali per
l'artigianato adottano le norme regolamentari di cui al  terzo  comma
del  precedente  art.  14  e  al quarto comma del precedente art. 19,
entro sessanta giorni dalla data della loro costituzione.
   2.  Tali  norme  sono approvate, secondo le rispettive competenze,
dalla Giunta regionale e dal Consiglio  regionale  entro  i  sessanta
giorni successivi al termine di cui al comma precedente.