Art. 36. Approvazione dei regolamenti delle commissioni provinciali, circondariali e regionali per l'artigianato 1. Le commissioni provinciali, circondariali e regionali per l'artigianato adottano le norme regolamentari di cui al terzo comma del precedente art. 14 e al quarto comma del precedente art. 19, entro sessanta giorni dalla data della loro costituzione. 2. Tali norme sono approvate, secondo le rispettive competenze, dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma precedente.