Art. 37.
                     Convenzione con Unioncamere
 
   1. Sino a quando non verra' perfezionata e sara' entrata in vigore
la  convenzione  con  le  CCIAA,  prevista  dal  secondo  comma   del
precedente  art.  15,  troveranno  applicazione  le norme di cui alla
precedente convenzione stipulata con l'Unione regionale  delle  CCIAA
in data 8 giugno 1982.