Art. 37. Convenzione con Unioncamere 1. Sino a quando non verra' perfezionata e sara' entrata in vigore la convenzione con le CCIAA, prevista dal secondo comma del precedente art. 15, troveranno applicazione le norme di cui alla precedente convenzione stipulata con l'Unione regionale delle CCIAA in data 8 giugno 1982.