Art. 39.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
provvedera',  a  decorrere  dall'esercizio  1990  e  per   gli   anni
successivi,  mediante  impiego delle somme che verranno stanziate sui
seguenti capitoli.
   2.  Alla  determinazione  della  spesa  per le finalita' di cui al
terzo comma del precedente art.  15  e  dal  capo  2,  titolo  3,  si
provvedera'  a decorrere dall'esercizio finanziario 1990 con la legge
di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del  primo
comma  dell'art.  22  della  legge  regionale  31 marzo 1978, n. 34 e
successive modificazioni ed integrazioni.
  (Omissis).
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 16 dicembre 1989
 
                              GIOVENZANA
 
  (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 1989
e vistata dal Commissario del Governo con nota del  7  dicembre  1989
prot. n. 22602/2948).