Art. 39. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvedera', a decorrere dall'esercizio 1990 e per gli anni successivi, mediante impiego delle somme che verranno stanziate sui seguenti capitoli. 2. Alla determinazione della spesa per le finalita' di cui al terzo comma del precedente art. 15 e dal capo 2, titolo 3, si provvedera' a decorrere dall'esercizio finanziario 1990 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del primo comma dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, 16 dicembre 1989 GIOVENZANA (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 7 dicembre 1989 prot. n. 22602/2948).