Art. 7. Iscrizione su domanda degli interessati 1. La commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, esaminate le risultanze istruttorie ottenute con le procedure indicate nell'articolo precedente e valutata la sussistenza dei requisiti dalla legge, delibera sull'accoglimento della domanda e ne da' comunicazione all'interessato entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa. La mancata comunicazione entro tale termine vale accoglimento. In tal caso, l'interessato comunica alla competente commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, mediante notificazione a termine di legge, la formazione del silenzio assenso. 2. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, a seguito di deliberazione di accoglimento della domanda ovvero della comunicazione di formazione del silenzio assenso, ha efficacia costitutiva a tutti gli effetti di legge a decorrere dalla data dell'iscrizione stessa. 3. Dalla data di presentazione della domanda gli imprenditori, le societa' ed i consorzi interessati sono ammessi, sotto condizione, a fruire delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane, nonche' di ogni altra provvidenza o privilegio comunque disposto dalla legge, e non incorrono, sino a intervenuta decisione definitiva sull'iscrizione, nelle sanzioni di cui al successivo art. 11. 4. La commissione provinciale o circondariale per l'artigianato trasmette d'ufficio alla camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) competente per territorio le delibere di iscrizione, modificazione e cancellazione, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento. 5. Analoga comunicazione dovra' essere effettuata alla locale sede dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza. 6. In caso di denegata iscrizione all'albo, la relativa domanda di iscrizione, se presentata entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 4, vale come tempestiva denuncia di iscrizione al registro delle ditte presso la camera di commercio provinciale, la quale istruisce la relativa registrazione secondo le formalita' ed i contenuti previsti dalle norme vigenti in merito alla tenuta del registro delle ditte. 7. La comunicazione tardiva di denegata iscrizione, effettuata all'interessato oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, vale come cancellazione dall'albo ed ha effetto dal momento della comunicazione.