Art. 7.
               Iscrizione su domanda degli interessati
 
   1.  La  commissione provinciale o circondariale per l'artigianato,
esaminate  le  risultanze  istruttorie  ottenute  con  le   procedure
indicate  nell'articolo  precedente  e  valutata  la  sussistenza dei
requisiti dalla legge, delibera sull'accoglimento della domanda e  ne
da' comunicazione all'interessato entro sessanta giorni dalla data di
ricezione della domanda stessa. La mancata comunicazione  entro  tale
termine  vale  accoglimento. In tal caso, l'interessato comunica alla
competente commissione provinciale o circondariale per l'artigianato,
mediante notificazione a termine di legge, la formazione del silenzio
assenso.
   2.  L'iscrizione  all'albo  delle  imprese artigiane, a seguito di
deliberazione   di   accoglimento   della   domanda   ovvero    della
comunicazione  di  formazione  del  silenzio  assenso,  ha  efficacia
costitutiva a tutti gli effetti  di  legge  a  decorrere  dalla  data
dell'iscrizione stessa.
   3.  Dalla data di presentazione della domanda gli imprenditori, le
societa' ed i consorzi interessati sono ammessi, sotto condizione,  a
fruire  delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane,
nonche' di ogni altra  provvidenza  o  privilegio  comunque  disposto
dalla legge, e non incorrono, sino a intervenuta decisione definitiva
sull'iscrizione, nelle sanzioni di cui al successivo art. 11.
   4.  La  commissione  provinciale o circondariale per l'artigianato
trasmette d'ufficio alla camera di commercio  industria,  artigianato
ed  agricoltura  (CCIAA)  competente  per  territorio  le delibere di
iscrizione, modificazione  e  cancellazione,  entro  quindici  giorni
dall'adozione del provvedimento.
   5. Analoga comunicazione dovra' essere effettuata alla locale sede
dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli  effetti
dell'applicazione  della legislazione in materia di assicurazione, di
previdenza e di assistenza.
   6. In caso di denegata iscrizione all'albo, la relativa domanda di
iscrizione, se presentata entro il termine di cui al primo comma  del
precedente  art.  4,  vale  come tempestiva denuncia di iscrizione al
registro delle ditte presso la camera di  commercio  provinciale,  la
quale  istruisce la relativa registrazione secondo le formalita' ed i
contenuti previsti dalle norme vigenti  in  merito  alla  tenuta  del
registro delle ditte.
   7.  La  comunicazione  tardiva  di denegata iscrizione, effettuata
all'interessato  oltre  il   termine   di   sessanta   giorni   dalla
presentazione  della  domanda  di iscrizione, vale come cancellazione
dall'albo ed ha effetto dal momento della comunicazione.