Art. 8.
                         Iscrizione d'ufficio
 
   1.  La  commissione  provinciale o circondariale per l'artigianato
procede all'iscrizione d'ufficio delle imprese, consorzi  e  societa'
consortili  che,  pur  avendone  l'obbligo,  non  abbiano prodotto la
domanda di cui al precedente art. 5.
   2.  A  tal fine gli organismi indicati al quarto comma dell'art. 7
della legge 8 agosto 1985, n. 443,  che  riscontrino  l'esigenza  dei
requisiti dagli articoli 2, 3, 4 e 6 della stessa legge, nei riguardi
di imprese, consorzi e  societa'  consortili,  sono  tenuti  a  darne
immediata  comunicazione alle commissioni provinciali e circondariali
per l'artigianato, ai  fini  degli  accertamenti  d'ufficio  e  delle
relative  decisioni  di  merito,  che  devono comunque essere assunte
entro sessanta giorni dalla comunicazione.
   3.  Per  gli accertamenti d'ufficio, la commissione, provinciale o
circondariale per l'artigianato  richiede  ai  comuni  il  compimento
degli  adempimenti  istruttori  e  di  certificazione  secondo quanto
disposto dal precedente art. 6.
   4. Entro dieci giorni dall'inizio della procedura per l'iscrizione
d'ufficio   la   commissione   provinciale   o   circondariale    per
l'artigianato  ne  da'  avviso  agli  interessati,  mediante  lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
   5. Gli interessati possono ottenere gratuitamente copia degli atti
in base ai  quali  la  commissione  ha  avviato  il  procedimento  di
iscrizione d'ufficio e presentare adeguate memorie in opposizione.
   6.   La   deliberazione   di  iscrizione  d'ufficio  ha  efficacia
costitutiva a decorrere dalla data di effettiva iscrizione  all'albo.
   7.  Le deliberazioni delle commissioni provinciali o circondariali
per l'artigianato con cui si procede alla iscrizione d'ufficio  vanno
trasmesse,  oltre  che  ai soggetti indicati al quarto e quinto comma
del precedente art. 7, anche agli interessati ed agli organismi  che,
con la loro comunicazione, hanno avviato la relativa procedura.