Art. 8. Iscrizione d'ufficio 1. La commissione provinciale o circondariale per l'artigianato procede all'iscrizione d'ufficio delle imprese, consorzi e societa' consortili che, pur avendone l'obbligo, non abbiano prodotto la domanda di cui al precedente art. 5. 2. A tal fine gli organismi indicati al quarto comma dell'art. 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che riscontrino l'esigenza dei requisiti dagli articoli 2, 3, 4 e 6 della stessa legge, nei riguardi di imprese, consorzi e societa' consortili, sono tenuti a darne immediata comunicazione alle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato, ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni dalla comunicazione. 3. Per gli accertamenti d'ufficio, la commissione, provinciale o circondariale per l'artigianato richiede ai comuni il compimento degli adempimenti istruttori e di certificazione secondo quanto disposto dal precedente art. 6. 4. Entro dieci giorni dall'inizio della procedura per l'iscrizione d'ufficio la commissione provinciale o circondariale per l'artigianato ne da' avviso agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 5. Gli interessati possono ottenere gratuitamente copia degli atti in base ai quali la commissione ha avviato il procedimento di iscrizione d'ufficio e presentare adeguate memorie in opposizione. 6. La deliberazione di iscrizione d'ufficio ha efficacia costitutiva a decorrere dalla data di effettiva iscrizione all'albo. 7. Le deliberazioni delle commissioni provinciali o circondariali per l'artigianato con cui si procede alla iscrizione d'ufficio vanno trasmesse, oltre che ai soggetti indicati al quarto e quinto comma del precedente art. 7, anche agli interessati ed agli organismi che, con la loro comunicazione, hanno avviato la relativa procedura.