Art. 9. Modificazioni, cancellazioni, revisioni dell'albo 1. Le modificazioni nello stato di fatto e di diritto delle imprese individuali e delle societa' iscritte all'albo, nonche' dei soggetti iscritti nella separata sezione, debbono essere comunicate alla commissione provinciale e circondariale per l'artigianato entro trenta giorni dal loro verificarsi. 2. Per gli atti delle societa' soggette ad iscrizione nel registro delle imprese ovvero soggetti a registrazione presso l'ufficio del registro, tale termine decorre dalla data di detta iscrizione. 3. La cessazione dell'attivita' dell'impresa deve essere denunciata entro il termine di trenta giorni dalla relativa data. La cancellazione delle societa' iscritte nel registro delle imprese deve essere denunciata alla commissione provinciale o circondariale per l'artigianato entro trenta giorni dalla data del decreto del tribunale concernente la cancellazione da detto registro. 4. Le imprese, qualora non abbiano gia' provveduto in questo senso, sono tenute a comunicare annualmente le modificazioni intervenute nel corso dell'anno solare precedente nel numero degli addetti distinti per collaboratori familiari, dipendenti e soci. 5. La commissione provinciale o circondariale per l'artigianato ha facolta' di disporre accertamenti d'ufficio. Ogni trenta mesi la commissione provinciale o circondariale per l'artigianato provvede alla revisione dell'albo provinciale o circondariale delle imprese artigiane avvalendosi dell'attivita' istruttoria dei comuni ed udendo le organizzazioni sindacali dell'artigianato operanti nella provincia o nel circondario ed aderenti a 9 confederazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi di lavoro. Il provvedimento di cancellazione viene disposto dalla commissione provinciale o circondariale per l'artigianato sentito, in ogni caso, l'interessato, che puo' disporre controdeduzioni. Restando salve le vie di ricorso amministrativo e di impugnazione stabilite dalla legge. 6. L'efficacia costitutiva ad ogni effeto di legge della deliberazione di modificazione o cancellazione si verifica dalla data di registrazione nell'albo delle imprese artigiane. 7. La cancellazione dall'albo, salvo il caso di cessazione dell'attivita' non comporta la cancellazione dell'impresa dal registro delle ditte tenuto dalla CCIAA. 8. Sono fatte, in ogni caso, salve le particolari fattispecie regolate dal terzo comma e quinto comma dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 9. Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno validita' anche per i consorzi e le societa' consortili iscritti alla sezione separata dell'albo. 10. La commissione provinciale o circondariale per l'artigianato dispone d'ufficio la cancellazione della separata sezione dell'albo di consorzi e societa' consortili, allorche' si sia accertato che gli stessi non assolvono o non perseguono piu' le proprie funzioni o scopi.