Art. 9.
          Modificazioni, cancellazioni, revisioni dell'albo
 
   1.  Le  modificazioni  nello  stato  di  fatto  e di diritto delle
imprese individuali e delle societa' iscritte all'albo,  nonche'  dei
soggetti  iscritti  nella separata sezione, debbono essere comunicate
alla commissione provinciale e circondariale per l'artigianato  entro
trenta giorni dal loro verificarsi.
   2. Per gli atti delle societa' soggette ad iscrizione nel registro
delle imprese ovvero soggetti a registrazione  presso  l'ufficio  del
registro, tale termine decorre dalla data di detta iscrizione.
   3.   La   cessazione   dell'attivita'   dell'impresa  deve  essere
denunciata entro il termine di trenta giorni dalla relativa data.  La
cancellazione delle societa' iscritte nel registro delle imprese deve
essere denunciata alla commissione provinciale  o  circondariale  per
l'artigianato   entro  trenta  giorni  dalla  data  del  decreto  del
tribunale concernente la cancellazione da detto registro.
   4.  Le  imprese,  qualora  non  abbiano  gia' provveduto in questo
senso,  sono  tenute  a  comunicare  annualmente   le   modificazioni
intervenute  nel  corso  dell'anno solare precedente nel numero degli
addetti distinti per collaboratori familiari, dipendenti e soci.
   5. La commissione provinciale o circondariale per l'artigianato ha
facolta' di disporre accertamenti  d'ufficio.  Ogni  trenta  mesi  la
commissione  provinciale  o  circondariale per l'artigianato provvede
alla revisione dell'albo provinciale o  circondariale  delle  imprese
artigiane avvalendosi dell'attivita' istruttoria dei comuni ed udendo
le organizzazioni sindacali dell'artigianato operanti nella provincia
o nel circondario ed aderenti a 9 confederazioni nazionali firmatarie
di contratti collettivi di lavoro. Il provvedimento di  cancellazione
viene  disposto  dalla  commissione  provinciale  o circondariale per
l'artigianato sentito, in ogni caso, l'interessato, che puo' disporre
controdeduzioni. Restando salve le vie di ricorso amministrativo e di
impugnazione stabilite dalla legge.
   6.   L'efficacia   costitutiva  ad  ogni  effeto  di  legge  della
deliberazione di modificazione o cancellazione si verifica dalla data
di registrazione nell'albo delle imprese artigiane.
   7.  La  cancellazione  dall'albo,  salvo  il  caso  di  cessazione
dell'attivita'  non  comporta  la  cancellazione   dell'impresa   dal
registro delle ditte tenuto dalla CCIAA.
   8.  Sono  fatte,  in  ogni  caso, salve le particolari fattispecie
regolate dal terzo comma e quinto comma dell'art.  5  della  legge  8
agosto 1985, n. 443.
   9. Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno validita'
anche per i consorzi e le societa' consortili iscritti  alla  sezione
separata dell'albo.
   10.  La  commissione provinciale o circondariale per l'artigianato
dispone d'ufficio la cancellazione della separata  sezione  dell'albo
di consorzi e societa' consortili, allorche' si sia accertato che gli
stessi non assolvono o non perseguono  piu'  le  proprie  funzioni  o
scopi.