Art. 3.
                        Gruppo di valutazione
 
   1.  Ai  fini  dello  svolgimento  degli adempimenti istruttori, la
Giunta regionale si avvale di  un  apposito  gruppo  di  valutazione,
costituito  con  deliberazione  della  Giunta regionale e composto da
funzionari  dei  settori:  presidenza,  vicepresidenza,  commercio  e
turismo, cultura e informazione.