Art. 4. Rendicontazione 1. Entro il 31 dicembre 1991, a conclusione delle manifestazioni, l'ente autonomo "Fiera Milano" presenta alla Giunta regionale idonea rendicontazione, corredata dal conto consuntivo generale per le quattro edizioni della esposizione, con l'elenco dettagliato delle spese effettuate e delle contribuzioni di eventuali "sponsors".