Art. 4.
                           Rendicontazione
 
   1.  Entro il 31 dicembre 1991, a conclusione delle manifestazioni,
l'ente autonomo "Fiera Milano" presenta alla Giunta regionale  idonea
rendicontazione,  corredata  dal  conto  consuntivo  generale  per le
quattro edizioni della esposizione, con  l'elenco  dettagliato  delle
spese effettuate e delle contribuzioni di eventuali "sponsors".