Art. 5.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Per  le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata
la spesa di lire  3.500.000.000  nel  biennio  1989-90  di  cui  lire
2.000.000.000 nel 1989.
   2.  Gli  oneri  relativi  al  precedente  comma  trovano copertura
finanziaria nel bilancio pluriennale 1989-91, parte  II,  "Spese  per
programmi  di  sviluppo",  obbiettivo 3.4.3. "Mostre e Fiere, tabella
relativa  a  "Previsione  di  spesa   riferite   a   nuovi   previsti
provvedimenti legislativi".
   3. Al finanziamento dell'onere di lire 2.000.000.000 per l'anno in
corso si provvede mediante impiego per  pari  quota  della  dotazione
finanziaria  di  competenza  e  di  cassa  del  "Fondo globale per il
finanziamento  delle  spese  di  investimento  derivanti   da   nuovi
provvedimenti  legislativi  finanziate  con  mutui" iscritto al cap.'
5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese  del  bilancio  per
l'esercizio 1989.
   4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato
di previsione delle spese del bilancio  per  l'esercizio  finanziario
1989 e' apportata la seguente variazione:
  (Omissis).