Art. 5. Norma finanziaria 1. Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata la spesa di lire 3.500.000.000 nel biennio 1989-90 di cui lire 2.000.000.000 nel 1989. 2. Gli oneri relativi al precedente comma trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1989-91, parte II, "Spese per programmi di sviluppo", obbiettivo 3.4.3. "Mostre e Fiere, tabella relativa a "Previsione di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi". 3. Al finanziamento dell'onere di lire 2.000.000.000 per l'anno in corso si provvede mediante impiego per pari quota della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziate con mutui" iscritto al cap.' 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1989. 4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989 e' apportata la seguente variazione: (Omissis).