IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La Regione contribuisce, secondo quanto previsto dalla presente legge, alla realizzazione di progetti finalizzati alla salvaguardia, al recupero e alla valorizzazione di: a) teatri storici e di tradizione, con priorita' per le opere di ristrutturazione degli stabilimenti e di miglioramenti dei servizi, anche al fine del potenziamento del circuito lirico sinfonico; b) complessi storici, monumentali e museali, con priorita' per le opere che, oltre alla conservazione del bene, consentono il funzionale svolgimento di attivita' e servizi culturali compatibili con la destinazione del bene stesso.