IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1. La Regione contribuisce, secondo quanto previsto dalla presente
legge, alla realizzazione di progetti finalizzati alla  salvaguardia,
al recupero e alla valorizzazione di:
     a) teatri storici e di tradizione, con priorita' per le opere di
ristrutturazione degli stabilimenti e di miglioramenti  dei  servizi,
anche al fine del potenziamento del circuito lirico sinfonico;
     b)  complessi  storici, monumentali e museali, con priorita' per
le opere che,  oltre  alla  conservazione  del  bene,  consentono  il
funzionale  svolgimento  di attivita' e servizi culturali compatibili
con la destinazione del bene stesso.