Art. 2. Presentazione dei progetti 1. Ai fini di cui al precedente art. 1 i soggetti interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono presentare progetti esecutivi articolati per lotti funzionali e corredati: a) da nulla-osta delle competenti soprintendenze e della Regione a norma delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 "Tutela delle cose di interesse artistico e storico" e 29 giugno 1939, n. 1497 "Protezione delle bellezze naturali", nonche' dalle eventuali autorizzazioni per vincoli esistenti; b) da un piano economico finanziario che comprovi la possibilita' dell'ente o soggetto beneficiario di procedere alla realizzazione dell'opera, assumendo la parte di spesa non coperta da contributo regionale e garantendo l'inizio dei lavori entro centottanta giorni dalla delibera di concessione del contributo e l'ultimazione degli stessi entro trentasei mesi dalla consegna dei lavori; c) da concessione o autorizzazione comunale per le opere da realizzare, ovvero dall'atto richiesto dall'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n.1150 "Legge urbanistica".