Art. 2.
                      Presentazione dei progetti
 
   1.  Ai  fini  di  cui al precedente art. 1 i soggetti interessati,
entro novanta giorni dall'entrata in  vigore  della  presente  legge,
possono presentare progetti esecutivi articolati per lotti funzionali
e corredati:
     a) da nulla-osta delle competenti soprintendenze e della Regione
a norma delle leggi 1› giugno 1939, n. 1089  "Tutela  delle  cose  di
interesse  artistico e storico" e 29 giugno 1939, n. 1497 "Protezione
delle bellezze naturali", nonche' dalle eventuali autorizzazioni  per
vincoli esistenti;
     b)   da   un   piano   economico  finanziario  che  comprovi  la
possibilita' dell'ente o  soggetto  beneficiario  di  procedere  alla
realizzazione  dell'opera, assumendo la parte di spesa non coperta da
contributo  regionale  e  garantendo  l'inizio   dei   lavori   entro
centottanta  giorni  dalla  delibera  di concessione del contributo e
l'ultimazione degli stessi entro trentasei mesi  dalla  consegna  dei
lavori;
     c)  da  concessione  o  autorizzazione  comunale per le opere da
realizzare, ovvero dall'atto richiesto dall'art. 32  della  legge  17
agosto 1942, n.1150 "Legge urbanistica".