Art. 4.
                        Entita' dei contributi
 
   1. La Regione mette a disposizione, per il 1989, delle risorse che
troveranno destinazione nell'ambito  dei  due  filoni  di  intervento
individuati al precedente art. 1.
   2.  I contributi non potranno superare il 50% della spesa ritenuta
ammissibile.
   3.  Le  opere  inerenti  a  stabili  di  proprieta' regionale sono
finanziabili per l'intera spesa ritenuta ammissibile.