Art. 4. Entita' dei contributi 1. La Regione mette a disposizione, per il 1989, delle risorse che troveranno destinazione nell'ambito dei due filoni di intervento individuati al precedente art. 1. 2. I contributi non potranno superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile. 3. Le opere inerenti a stabili di proprieta' regionale sono finanziabili per l'intera spesa ritenuta ammissibile.