Art. 2. Sostituzione dell'art. 34 - Interventi regionali per la redazione dei piani comunali - della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 1. L'art. 34 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 34 (Interventi regionali per la redazione dei piani comunali). 1. Al fine di incentivare l'attuazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dal ventunesimo comma, art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986)" la Giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi a favore di comuni per il sostengo degli oneri relativi alla progettazione esecutiva degli interventi individuali nei piani. 2. Le domande di contributo, corredate da copia dell'atto deliberativo di adozione del piano di cui al primo comma e da copia del disciplinare di incarico per il progetto esecutivo, devono essere inoltrate alla regione Lombardia, Settore lavori pubblici ed edilizia residenziale, servizio affari generali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. La misura massima dei contributi previsti dal presente articolo e' determinata in lire 5.000.000 e la loro concessione e' disposta con priorita' a favore dei comuni con popolazione inferiore a duemila abitanti".