Art. 2.
 
Sostituzione dell'art. 34 - Interventi regionali per la redazione dei
piani comunali - della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6
   1.  L'art.  34  della  legge  regionale  20 febbraio 1989, n. 6 e'
sostituito dal seguente:
   "Art.   34  (Interventi  regionali  per  la  redazione  dei  piani
comunali).
   1.  Al  fine di incentivare l'attuazione dei piani di eliminazione
delle barriere architettoniche previsti dal ventunesimo  comma,  art.
32  della legge 28 febbraio 1986, n. 41 concernente "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
finanziaria  1986)"  la  Giunta  regionale e' autorizzata a concedere
contributi a favore di comuni per il sostengo  degli  oneri  relativi
alla  progettazione esecutiva degli interventi individuali nei piani.
   2.   Le  domande  di  contributo,  corredate  da  copia  dell'atto
deliberativo di adozione del piano di cui al primo comma e  da  copia
del disciplinare di incarico per il progetto esecutivo, devono essere
inoltrate alla regione Lombardia, Settore lavori pubblici ed edilizia
residenziale,   servizio   affari   generali,  entro  novanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
   3. La misura massima dei contributi previsti dal presente articolo
e' determinata in lire 5.000.000 e la loro  concessione  e'  disposta
con priorita' a favore dei comuni con popolazione inferiore a duemila
abitanti".