Art. 3.
       Integrazione alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6
 
   1.  Dopo l'art. 34 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 e'
aggiunto il seguente art. 34- bis:
   "Art. 34- bis (Interventi pilota).
   1.  La  giunta  regionale,  al  fine di sviluppare la ricerca e la
sperimentazione  nel   settore   dell'abbattimento   delle   barriere
architettoniche   e  localizzative,  realizza  interventi  pilota  su
edifici  e  strutture  pubbliche  approvati   dalla   stessa   giunta
regionale,  dando  priorita' agli edifici destinati a sedi municipali
ed attivita' scolastiche.
   2.   Gli   interventi  di  cui  al  precedente  primo  comma  sono
progettati,  affidati  e  diretti  dal  Settore  lavori  pubblici  ed
edilizia  residenziale  della  Giunta  regionale,  che puo' avvalersi
della consulenza degli  esperti  indicati  nella  lettera  f),  primo
comma, del precedente art. 7".