Art. 3. Integrazione alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 1. Dopo l'art. 34 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 e' aggiunto il seguente art. 34- bis: "Art. 34- bis (Interventi pilota). 1. La giunta regionale, al fine di sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, realizza interventi pilota su edifici e strutture pubbliche approvati dalla stessa giunta regionale, dando priorita' agli edifici destinati a sedi municipali ed attivita' scolastiche. 2. Gli interventi di cui al precedente primo comma sono progettati, affidati e diretti dal Settore lavori pubblici ed edilizia residenziale della Giunta regionale, che puo' avvalersi della consulenza degli esperti indicati nella lettera f), primo comma, del precedente art. 7".