Art. 12.
                     Procedure e piano triennale
 
   1.  La  Giunta  regionale,  sentita  la  consulta regionale per il
nomadismo   e   previo   parere   del   comitato   tecnico,   propone
all'approvazione  del  consiglio  il  piano  triennale  relativo agli
obiettivi ed alle politiche di  intervento  previsti  dalla  presente
legge esplicitando in particolare:
     a)  gli  obiettivi da perseguire nel triennio e per ogni singolo
anno;
     b) la territorializzazione degli interventi;
     c) i criteri e le priorita';
     d) le risorse umane e finanziarie necessarie;
     e)  gli strumenti e le modalita' operative di coordinamento e di
integrazione del  generale  sistema  dei  servizi,  economico  e  del
territorio, con le esigenze delle comunicazioni dei nomadi;
     f) gli strumenti e le modalita' di attuazione e di verifica;
     g)  le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  e relativa
documentazione;
     h)  modalita' di finanziamento e di erogazione dei finanziamenti
relativi agli interventi.
   2.  In  conformita'  al  piano  di intervento di cui al precedente
comma,  la  giunta  regionale,  sentita  la  commissione   consiliare
competente,   delibera  la  concessione  dei  contributi  ai  singoli
soggetti beneficiari.
   3.  La  Giunta  regionale ad un anno e mezzo dall'approvazione del
piano triennale presenta al consiglio una relazione  sullo  stato  di
attuazione   del   piano   e   propone   altresi'  al  consiglio  per
l'approvazione l'aggiornamento del piano medesimo  con  proprio  atto
amministrativo.