Art. 12. Procedure e piano triennale 1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale per il nomadismo e previo parere del comitato tecnico, propone all'approvazione del consiglio il piano triennale relativo agli obiettivi ed alle politiche di intervento previsti dalla presente legge esplicitando in particolare: a) gli obiettivi da perseguire nel triennio e per ogni singolo anno; b) la territorializzazione degli interventi; c) i criteri e le priorita'; d) le risorse umane e finanziarie necessarie; e) gli strumenti e le modalita' operative di coordinamento e di integrazione del generale sistema dei servizi, economico e del territorio, con le esigenze delle comunicazioni dei nomadi; f) gli strumenti e le modalita' di attuazione e di verifica; g) le modalita' di presentazione delle domande e relativa documentazione; h) modalita' di finanziamento e di erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi. 2. In conformita' al piano di intervento di cui al precedente comma, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera la concessione dei contributi ai singoli soggetti beneficiari. 3. La Giunta regionale ad un anno e mezzo dall'approvazione del piano triennale presenta al consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano e propone altresi' al consiglio per l'approvazione l'aggiornamento del piano medesimo con proprio atto amministrativo.