Art. 13.
                         Strutture regionali
 
   1. Per lo svolgimento delle competenze di cui alla presente legge,
la Giunta regionale si avvale del servizio programmazione per  l'area
dei  servizi sociali del settore coordinamento per i servizi sociali.
   2.  Tenuto conto degli adempimenti da svolgere e delle difficolta'
di  avere  negli  organici  della  Giunta  regionale  le   necessarie
competenze  tecniche, nelle more dell'acquisizione di nuovi operatori
con  le  procedure  previste  dalla  normativa  vigente,  la   Giunta
regionale assicura l'esercizio delle competenze anche attraverso:
     a)  il  comando e/o distacco di operatori laureati e tecnici del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali;
     b) la mobilita' settoriale e compartimentale;
     c) la stipula di contratti a termine.