Art. 13. Strutture regionali 1. Per lo svolgimento delle competenze di cui alla presente legge, la Giunta regionale si avvale del servizio programmazione per l'area dei servizi sociali del settore coordinamento per i servizi sociali. 2. Tenuto conto degli adempimenti da svolgere e delle difficolta' di avere negli organici della Giunta regionale le necessarie competenze tecniche, nelle more dell'acquisizione di nuovi operatori con le procedure previste dalla normativa vigente, la Giunta regionale assicura l'esercizio delle competenze anche attraverso: a) il comando e/o distacco di operatori laureati e tecnici del servizio sanitario nazionale e degli enti locali; b) la mobilita' settoriale e compartimentale; c) la stipula di contratti a termine.