Art. 3. Realizzazione di campi di sosta o di transito 1. I comuni singoli od associati maggiormente interessati alla presenza di nomadi realizzano campi di sosta o di transito. 2. I comuni singoli od associati individuano dei campi aventi le caratteristiche specificatamente previste dalla apposita deliberazione di giunta regionale, adottata previo parere della consulta per il nomadismo, distintamente per campi di sosta e campi di transito. 3. I sedimi da adibire a campi sono reperiti nelle aree da destinare a zone per attrezzature di uso pubblico dei piani regolatori generali dei comuni; i comuni potranno a tal fine introdurre apposite varianti agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 concernente "Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale". 4. I comuni singoli od associati possono realizzare altresi' progetti di zone residenziali intese a favorire la sedentarizzazione comunitaria dei nomadi. 5. L'ubicazione dei campi e delle zone residenziali deve essere individuata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione urbanistica e da facilitare l'accesso ai servizi e la partecipazione dei nomadi alla vita sociale.