Art. 3.
            Realizzazione di campi di sosta o di transito
 
   1.  I  comuni  singoli  od associati maggiormente interessati alla
presenza di nomadi realizzano campi di sosta o di transito.
   2.  I  comuni singoli od associati individuano dei campi aventi le
caratteristiche    specificatamente    previste    dalla     apposita
deliberazione  di  giunta  regionale,  adottata  previo  parere della
consulta per il nomadismo, distintamente per campi di sosta  e  campi
di transito.
   3.  I  sedimi  da  adibire  a  campi  sono  reperiti nelle aree da
destinare  a  zone  per  attrezzature  di  uso  pubblico  dei   piani
regolatori  generali  dei  comuni;  i  comuni  potranno  a  tal  fine
introdurre apposite varianti agli  strumenti  urbanistici,  ai  sensi
dell'art.   5   della  legge  regionale  12  settembre  1983,  n.  70
concernente  "Norme  sulla  realizzazione  di  opere   pubbliche   di
interesse regionale".
   4.  I  comuni  singoli  od  associati  possono realizzare altresi'
progetti di zone residenziali intese a favorire la  sedentarizzazione
comunitaria dei nomadi.
   5.  L'ubicazione  dei  campi e delle zone residenziali deve essere
individuata in modo  da  evitare  qualsiasi  forma  di  emarginazione
urbanistica  e da facilitare l'accesso ai servizi e la partecipazione
dei nomadi alla vita sociale.