Art. 4. Accesso ai servizi socio-sanitari 1. Ai fini dell'accesso ai servizi socio-sanitari anche la temporanea sosta in territorio comunale della zona socio-sanitaria da parte dei nomadi cittadini italiani, costituisce titolo per la fruizione presso le USSL delle prestazioni sanitarie di cui all'art. 19 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 concernente "Istituzione del servizio sanitario nazionale". 2. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresi' per l'accesso ai servizi sociali di cui alle leggi regionali 5 aprile 1980, n. 35 -Ordinamento dei servizi di zona", 11 aprile 1980, n. 39 "Organizzazione e funzionamento delle unita' socio-sanitarie locali" e 6 gennaio 1986, n. 1 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia". 3. Per i nomadi sprovvisti di cittadinanza italiana si applicano le disposizioni vigenti in ordine all'accesso e alle modalita' di fruizione dei servizi alla persona relativa ai cittadini stranieri ed agli apolidi. 4. I competenti servizi delle USSL sono tenuti a verificare puntualmente le condizioni igieniche dei campi, nonche' la situazione sanitaria della popolazione, anche ai fini delle vaccinazioni obbligatorie, e piu' in generale nella prevenzione delle malattie, articolando in tal senso il regolamento regionale 14 agosto 1981, n. 2 "Regolamento di individuazione delle materie delle funzioni di competenza dei servizi della USSL ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39" per dette funzioni specifiche.