Art. 4.
                  Accesso ai servizi socio-sanitari
 
   1.  Ai  fini  dell'accesso  ai  servizi  socio-sanitari  anche  la
temporanea sosta in territorio comunale della zona socio-sanitaria da
parte  dei  nomadi  cittadini  italiani,  costituisce  titolo  per la
fruizione presso le USSL delle prestazioni sanitarie di cui  all'art.
19  della  legge 23 dicembre 1978 n. 833 concernente "Istituzione del
servizio sanitario nazionale".
   2.  La disposizione di cui al precedente comma si applica altresi'
per l'accesso ai servizi sociali di cui alle leggi regionali 5 aprile
1980,  n. 35 -Ordinamento dei servizi di zona", 11 aprile 1980, n. 39
"Organizzazione e funzionamento delle unita' socio-sanitarie  locali"
e 6 gennaio 1986, n. 1 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi
socio-assistenziali della regione Lombardia".
   3.  Per  i nomadi sprovvisti di cittadinanza italiana si applicano
le disposizioni vigenti in ordine all'accesso  e  alle  modalita'  di
fruizione dei servizi alla persona relativa ai cittadini stranieri ed
agli apolidi.
   4.  I  competenti  servizi  delle  USSL  sono  tenuti a verificare
puntualmente le condizioni igieniche dei campi, nonche' la situazione
sanitaria   della  popolazione,  anche  ai  fini  delle  vaccinazioni
obbligatorie, e piu' in generale nella  prevenzione  delle  malattie,
articolando  in tal senso il regolamento regionale 14 agosto 1981, n.
2 "Regolamento di individuazione  delle  materie  delle  funzioni  di
competenza  dei  servizi  della USSL ai sensi dell'art. 3 della legge
regionale 11 aprile 1980, n. 39" per dette funzioni specifiche.