Art. 5. Iniziative nel campo scolastico e professionale 1. Ferme restando le competenze istituzionali dei soggetti preposti ai diversi tipi di intervento, per la realizzazione del piano triennale di cui al successivo art. 12, in campo scolastico e professionale, la Regione, sentita la consulta per il nomadismo, attraverso il competente settore regionale puo' stipulare apposite convenzioni con i comuni, maggiormente interessati al fenomeno del nomadismo al fine di realizzare iniziative congiunte. 2. Le iniziative congiunte comportano il concorso finanziario dei comuni che provvedono alla loro gestione.