Art. 5.
           Iniziative nel campo scolastico e professionale
 
   1.   Ferme  restando  le  competenze  istituzionali  dei  soggetti
preposti ai diversi tipi di  intervento,  per  la  realizzazione  del
piano  triennale  di cui al successivo art. 12, in campo scolastico e
professionale, la Regione, sentita  la  consulta  per  il  nomadismo,
attraverso  il  competente  settore regionale puo' stipulare apposite
convenzioni con i comuni, maggiormente interessati  al  fenomeno  del
nomadismo al fine di realizzare iniziative congiunte.
   2.  Le iniziative congiunte comportano il concorso finanziario dei
comuni che provvedono alla loro gestione.