Art. 6.
                     Condizione di assistibilita'
 
   1.  I benefici e le provvidenze contemplati nella presente legge e
previsti  dal  piano  triennale  possono  venire  erogati  ai  nomadi
sprovvisti di cittadinanza italiana, solo se in regola con le vigenti
norme sul soggiorno degli stranieri in Italia.
   2.  Le  disposizioni  di cui al precedente primo comma non trovano
applicazione in relazione agli interventi sanitari urgenti.