Art. 6. Condizione di assistibilita' 1. I benefici e le provvidenze contemplati nella presente legge e previsti dal piano triennale possono venire erogati ai nomadi sprovvisti di cittadinanza italiana, solo se in regola con le vigenti norme sul soggiorno degli stranieri in Italia. 2. Le disposizioni di cui al precedente primo comma non trovano applicazione in relazione agli interventi sanitari urgenti.