Art. 7.
                          Tutela dei minori
 
   1.   I  soggetti  di  cui  al  successivo  art.  9,  ai  fini  del
raggiungimento  dell'obiettivo  contenuto   alla   lettera   e)   del
precedente art. 2, devono:
     a) individuare le situazioni di rischio e di disagio sociale dei
minori nomadi;
     b)  collaboratore  con  gli organismi istituzionali che hanno in
carico il minore per un recupero sociale dello stesso;
     c) stimolare l'accesso dei minori alla rete di unita' di offerta
del territorio, in particolare quella prevista dalle leggi  regionali
5  aprile  1980,  n.  35 "Ordinamento dei servizi di zona", 11 aprile
1980,  n.   39   "Organizzazione   e   funzionamento   delle   unita'
socio-sanitarie  locali",  e 7 gennaio 1986, n. 1 "Riorganizzazione e
programmazione  dei   servizi   socio-assistenziali   della   regione
Lombardia"  ed  in  generale  delle  reti  di offerta socio-sanitarie
rivolte alle persone.