Art. 7. Tutela dei minori 1. I soggetti di cui al successivo art. 9, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo contenuto alla lettera e) del precedente art. 2, devono: a) individuare le situazioni di rischio e di disagio sociale dei minori nomadi; b) collaboratore con gli organismi istituzionali che hanno in carico il minore per un recupero sociale dello stesso; c) stimolare l'accesso dei minori alla rete di unita' di offerta del territorio, in particolare quella prevista dalle leggi regionali 5 aprile 1980, n. 35 "Ordinamento dei servizi di zona", 11 aprile 1980, n. 39 "Organizzazione e funzionamento delle unita' socio-sanitarie locali", e 7 gennaio 1986, n. 1 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia" ed in generale delle reti di offerta socio-sanitarie rivolte alle persone.