Art. 8. Contributi regionali 1. La Regione concede ai comuni singoli od associati un contributo in conto capitale per la realizzazione di campi di sosta o di transito secondo le modalita' previste nella deliberazione di cui al primo comma del successivo art. 12. 2. Il contributo di cui al precedente comma e' integrativo ad altri contributi previsti in materia da leggi nazionali; la cumulabilita' dei contributi regionali e statali non deve superare comunque la percentuale che viene determinata dalla deliberazione di cui al primo comma del successivo art. 12.