Art. 8.
                         Contributi regionali
 
   1. La Regione concede ai comuni singoli od associati un contributo
in conto capitale per  la  realizzazione  di  campi  di  sosta  o  di
transito  secondo le modalita' previste nella deliberazione di cui al
primo comma del successivo art. 12.
   2.  Il  contributo  di  cui  al precedente comma e' integrativo ad
altri  contributi  previsti  in  materia  da  leggi   nazionali;   la
cumulabilita'  dei  contributi  regionali e statali non deve superare
comunque la percentuale che viene determinata dalla deliberazione  di
cui al primo comma del successivo art. 12.