Art. 9.
                           S o g g e t t i
 
   1.  Alla  realizzazione  degli  obiettivi  e  delle  politiche  di
intervento previsti dalla presente  legge,  concorrono  nel  rispetto
delle specifiche competenze i seguenti soggetti:
     a) la regione Lombardia;
     b) le province;
     c)  i  comuni  e  gli  enti  responsabili  dei  servizi  di zona
(E.R.S.Z.), di cui all'art. 7 della legge regionale 5 aprile 1980, n.
35 concernente "Ordinamento dei servizi di zona";
     d)  altri  enti  ed  istituzioni  pubbliche,  cooperative, altri
soggetti privati senza scopo di lucro e  che  svolgono  attivita'  in
tale ambito.
   2.  Nella  programmazione  e  nella realizzazione degli interventi
previsti dalla presente legge i soggetti di cui al  precedente  primo
comma,  definiscono  forme  di  raccordo  con  gli  organi centrali e
periferici delle amministrazioni statali.