Art. 9. S o g g e t t i 1. Alla realizzazione degli obiettivi e delle politiche di intervento previsti dalla presente legge, concorrono nel rispetto delle specifiche competenze i seguenti soggetti: a) la regione Lombardia; b) le province; c) i comuni e gli enti responsabili dei servizi di zona (E.R.S.Z.), di cui all'art. 7 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35 concernente "Ordinamento dei servizi di zona"; d) altri enti ed istituzioni pubbliche, cooperative, altri soggetti privati senza scopo di lucro e che svolgono attivita' in tale ambito. 2. Nella programmazione e nella realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti di cui al precedente primo comma, definiscono forme di raccordo con gli organi centrali e periferici delle amministrazioni statali.