Art. 2. Procedure di approvazione 1. I progetti di intervento di cui al precedente art. 1, sono predisposti a cura della Giunta regionale e approvati dalla stessa, anche separatamente, su proposta dell'assessore alla cultura e informazione, sentita la competente commissione consiliare. 2. I progetti devono indicare gli obiettivi perseguiti, i tempi di attuazione, i soggetti interessati, le modalita' organizzative e di finanziamento. 3. Gli interventi previsti nei progetti devono rispondere ai seguenti requisiti: a) essere coerenti con la programmazione regionale di settore e con gli obiettivi del programma regionale di sviluppo; b) essere di rilevanza regionale o che comunque interessino il potenziamento di servizi di interesse regionale; c) presentare caratteristiche innovative per la esemplarita' dell'intervento o per l'utilizzazione di tecnologie avanzate. 4. Ai fini dell'elaborazione e della realizzazione dei progetti, la Giunta regionale puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni o disciplinari di incarico, di enti, istituti, organismi specializzati ed esperti.