Art. 2.
                      Procedure di approvazione
 
   1.  I  progetti  di  intervento  di cui al precedente art. 1, sono
predisposti a cura della Giunta regionale e approvati  dalla  stessa,
anche  separatamente,  su  proposta  dell'assessore  alla  cultura  e
informazione, sentita la competente commissione consiliare.
   2. I progetti devono indicare gli obiettivi perseguiti, i tempi di
attuazione, i soggetti interessati, le modalita' organizzative  e  di
finanziamento.
   3.  Gli  interventi  previsti  nei  progetti  devono rispondere ai
seguenti requisiti:
     a)  essere coerenti con la programmazione regionale di settore e
con gli obiettivi del programma regionale di sviluppo;
     b)  essere  di rilevanza regionale o che comunque interessino il
potenziamento di servizi di interesse regionale;
     c)  presentare  caratteristiche  innovative  per la esemplarita'
dell'intervento o per l'utilizzazione di tecnologie avanzate.
   4.  Ai  fini dell'elaborazione e della realizzazione dei progetti,
la  Giunta  regionale  puo'  avvalersi,  sulla   base   di   apposite
convenzioni  o disciplinari di incarico, di enti, istituti, organismi
specializzati ed esperti.