Art. 3. Norma finanziaria 1. E' autorizzata per il biennio 1989/1990 la spesa per complessive L. 6.000.000.000, di cui 3.000.000.000 per il 1989, per la realizzazione di un intervento straordinario in campo culturale di cui al precedente art. 1. 2. Nel limite della autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, la Giunta regionale e' autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio successivo a norma dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34. 3. Alla determinazione della spesa per l'anno 1990 si provvedera' con la legge regionale di approvazione del bilancio del relativo esercizio ai sensi dell'art. 25, IV comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34. 4. L'onere relativo agli interventi di cui al precedente I comma, trova copertura nel bilancio pluriennale 1989/90, parte II "Spese per programmi di sviluppo", obiettivo 2.4.4. "Promozione educativo-culturale", tabella relativa alle "Previsioni di spesa riferiti a nuovi previsti provvedimenti legislativi". 5. Al finanziamento dell'onere di L. 3.000.000.000 per l'anno 1989, si provvede mediante impiego, per pari quota, del "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi iscritto al capitolo 5.2.1.2.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 1989. 6. In conseguenza delle determinazioni del presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989, all'ambito 2, settore 4, obiettivo 4, parte 2, e' istituito: il capitolo 2.4.4.2.2827 "Spese per la realizzazione del programma straordinario 1989-1990 d'interventi in campo culturale" con la dotazione finanziara di competenza e di cassa di L. 3.000.000.000. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, 22 dicembre 1989 GIOVENZANA (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 15 dicembre 1989 prot. n. 21202/2992).