Art. 3.
                          Norma finanziaria
 
   1.   E'   autorizzata  per  il  biennio  1989/1990  la  spesa  per
complessive L. 6.000.000.000, di cui 3.000.000.000 per il  1989,  per
la realizzazione di un intervento straordinario in campo culturale di
cui al precedente art. 1.
   2.  Nel  limite della autorizzazione di spesa di cui al precedente
comma, la Giunta regionale e' autorizzata ad assumere obbligazioni  a
carico  dell'esercizio  successivo  a  norma dell'art. 25 della legge
regionale 31 marzo 1978, n. 34.
   3.  Alla determinazione della spesa per l'anno 1990 si provvedera'
con la legge regionale di  approvazione  del  bilancio  del  relativo
esercizio  ai  sensi dell'art. 25, IV comma, della legge regionale 31
marzo 1978, n. 34.
   4.  L'onere relativo agli interventi di cui al precedente I comma,
trova copertura nel bilancio pluriennale 1989/90, parte II "Spese per
programmi     di     sviluppo",    obiettivo    2.4.4.    "Promozione
educativo-culturale", tabella  relativa  alle  "Previsioni  di  spesa
riferiti a nuovi previsti provvedimenti legislativi".
   5.  Al  finanziamento  dell'onere  di  L. 3.000.000.000 per l'anno
1989, si provvede  mediante  impiego,  per  pari  quota,  del  "Fondo
globale  per  oneri  relativi  a  spese  correnti  in  attuazione  di
programmi di sviluppo, derivanti da nuovi  provvedimenti  legislativi
iscritto  al  capitolo  5.2.1.2.765  dello  stato di previsione delle
spese del bilancio dell'esercizio finanziario 1989.
   6. In conseguenza delle determinazioni del presente articolo, allo
stato  di  previsione  delle  spese  del  bilancio  per   l'esercizio
finanziario  1989,  all'ambito 2, settore 4, obiettivo 4, parte 2, e'
istituito:
    il   capitolo   2.4.4.2.2827  "Spese  per  la  realizzazione  del
programma straordinario 1989-1990 d'interventi  in  campo  culturale"
con   la  dotazione  finanziara  di  competenza  e  di  cassa  di  L.
3.000.000.000.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 22 dicembre 1989
 
                              GIOVENZANA
 
  (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 1989
e vistata dal Commissario del Governo con nota del 15 dicembre 1989
prot. n. 21202/2992).