IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 1 - Linee di politica forestale regionale - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 1. Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 e' sostituito dal seguente: "La Regione provvede, direttamente o mediante erogazione di contributi, all'attuazione di iniziative per l'assistenza tecnica, la commercializzazione dei prodotti silvo-pastorali, la propaganda, la ricerca e la sperimentazione d'interesse regionale in materia forestale e ad ogni altro intervento volto a realizzare le finalita' della presente legge". 2. Dopo il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 sono aggiunti i seguenti commi quarto e quinto: "La Regione incentiva le iniziative di lotta fitosanitaria integrata, preferibilmente con metodologie biologiche, sulle colture pioppicole mediante convenzioni o contributi a programmi presentati dalle forme associative di coltivatori. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, puo' autorizzare l'azienda regionale delle foreste, determinandone le condizioni anche in ordine alla presenza di specifici soggetti pubblici e privati, a costituire o partecipare a societa' aventi come oggetto sociale la realizzazione e la gestione di programmi ed iniziative per lo sviluppo forestale e vivaistico".