Art. 10. Modifica all'art. 11 - Progetti esecutivi dei lavori - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 1. Il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, e' sostituito dal seguente: "Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore da lui delegato approva i progetti esecutivi delle opere incluse nei programmi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, ne determina il finanziamento e dispone il collaudo e la liquidazione dei lavori".