Art. 10.
         Modifica all'art. 11 - Progetti esecutivi dei lavori
             - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8
 
   1.  Il  primo  comma  dell'art.  11 della legge regionale 5 aprile
1976,
n. 8, e' sostituito dal seguente:
   "Il  Presidente  della  Giunta  regionale,  o  l'Assessore  da lui
delegato  approva  i  progetti  esecutivi  delle  opere  incluse  nei
programmi  di  cui  ai  precedenti  articoli  2  e 3, ne determina il
finanziamento e dispone il collaudo e la liquidazione dei lavori".