Art. 11.
      Modifica all'art. 13 - Occupazione temporanea dei terreni
             - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8
 
   1.  Il  terzo  comma  dell'art.  13 della legge regionale 5 aprile
1976,
n. 8 e' sostituito dal seguente:
   "Per la relativa procedura si osservano, in quanto applicabili, le
norme del titolo II, Capo I della legge 25 giugno 1865, n.  2359;  le
attribuzioni  ivi  conferite  al Prefetto sono devolute al Presidente
della  Giunta  regionale  e  la   perizia   per   la   determinazione
dell'indennita'  e'  effettuata dal servizio provinciale agricoltura,
foreste e alimentazione competente per territorio".