Art. 11. Modifica all'art. 13 - Occupazione temporanea dei terreni - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 1. Il terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 e' sostituito dal seguente: "Per la relativa procedura si osservano, in quanto applicabili, le norme del titolo II, Capo I della legge 25 giugno 1865, n. 2359; le attribuzioni ivi conferite al Prefetto sono devolute al Presidente della Giunta regionale e la perizia per la determinazione dell'indennita' e' effettuata dal servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione competente per territorio".