Art. 12. Sostituzione dell'art. 15 - contributi in conto capitale - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 1. L'art. 15 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (Contributi in conto capitale). La giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi ai proprietari o ai possessori di terreni nudi o di boschi radi o degradati che intendano, rispettivamente, rimboschirli o ricostituirli a bosco; tali contributi sono concessi nella seguente misura: a) fino al cento per cento agli enti locali, ai consorzi forestali ed agli enti ed associazioni gestori di riserve naturali per i terreni di loro proprieta'; b) fino al settanta per cento alle forme associative tra proprietari; c) fino al cinquanta per cento ai privati singoli. I contributi sono concessi per superfici minime di 0,5 ettari. Nel caso di impianti a rapido accrescimento, per la produzione di legname di pregio e per forme di arboricoltura fuori foresta i contributi sono concessi nella seguente misura: a) fino al sessanta per cento agli enti locali ed alle forme associative tra proprietari; b) fino al quaranta per cento ai privati singoli; c) fino al trenta per cento nel caso di impianti a pioppeto. I contributi di cui al precedente comma sono concessi per superfici minime di un ettaro. Sono concessi contributi a favore di enti pubblici per iniziative di silvicoltura o di forestazione in ambiente urbano, comprendenti la realizzazione di nuovi impianti. I contributi di cui al precedente comma sono concessi per superfici minime accorpate di 0,5 ettari. Resta ferma in ogni caso l'applicazione della legge 22 maggio 1973, n. 269, concernente: "Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento" e delle successive modifiche o integrazioni. Sono inoltre concessi contributi firio ad un massimo di 100 milioni per l'acquisto di mezzi ed attrezzature forestali e di macchinari per la prima lavorazione del legno, a favore di enti locali, singoli proprietari, imprese di utilizzazioni boschive iscritte all'albo di cui al successivo art. 22 ed industrie di prima trasformazione ubicate in aree montane. Tali contributi sono concessi: a) fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile agli enti locali, ai consorzi forestali, alle cooperative o alle associazioni dei proprietari o delle proprieta' boschive ed agli enti ed associazioni gestori di riserve naturali per i terreni di loro proprieta'; b) fino ad un massimo del trenta per cento ai singoli proprietari o alle imprese di utilizzazione boschiva; c) fino ad un massimo del venticinque per cento alle industrie di prima trasformazione ubicate in aree montane".