Art. 12.
       Sostituzione dell'art. 15 - contributi in conto capitale
             - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8
 
   1.  L'art.  15  della  legge  regionale  5  aprile  1976,  n. 8 e'
sostituito dal seguente:
   "Art. 15 (Contributi in conto capitale).
   La  giunta  regionale  e'  autorizzata  a  concedere contributi ai
proprietari o ai possessori di  terreni  nudi  o  di  boschi  radi  o
degradati    che    intendano,    rispettivamente,   rimboschirli   o
ricostituirli a bosco; tali contributi sono concessi  nella  seguente
misura:
     a)  fino  al  cento  per  cento  agli  enti  locali, ai consorzi
forestali ed agli enti ed associazioni gestori  di  riserve  naturali
per i terreni di loro proprieta';
     b)  fino  al  settanta  per  cento  alle  forme  associative tra
proprietari;
     c) fino al cinquanta per cento ai privati singoli.
   I contributi sono concessi per superfici minime di 0,5 ettari.
   Nel  caso di impianti a rapido accrescimento, per la produzione di
legname di pregio e  per  forme  di  arboricoltura  fuori  foresta  i
contributi sono concessi nella seguente misura:
     a)  fino  al  sessanta  per cento agli enti locali ed alle forme
associative tra proprietari;
     b) fino al quaranta per cento ai privati singoli;
     c) fino al trenta per cento nel caso di impianti a pioppeto.
   I  contributi  di  cui  al  precedente  comma  sono  concessi  per
superfici minime di un ettaro.
   Sono  concessi contributi a favore di enti pubblici per iniziative
di silvicoltura o di forestazione in ambiente urbano, comprendenti la
realizzazione di nuovi impianti.
   I  contributi  di  cui  al  precedente  comma  sono  concessi  per
superfici minime accorpate di 0,5 ettari.
   Resta  ferma  in  ogni  caso  l'applicazione della legge 22 maggio
1973,  n.  269,  concernente:  "Disciplina  della  produzione  e  del
commercio  di  sementi e piante da rimboschimento" e delle successive
modifiche o integrazioni.
   Sono  inoltre  concessi  contributi  firio  ad  un  massimo di 100
milioni per l'acquisto  di  mezzi  ed  attrezzature  forestali  e  di
macchinari  per  la  prima  lavorazione  del  legno, a favore di enti
locali,  singoli  proprietari,  imprese  di  utilizzazioni   boschive
iscritte  all'albo di cui al successivo art. 22 ed industrie di prima
trasformazione ubicate in aree montane.
   Tali contributi sono concessi:
     a)  fino  ad  un  massimo  del  cinquanta  per cento della spesa
ritenuta ammissibile agli enti locali, ai  consorzi  forestali,  alle
cooperative  o  alle  associazioni dei proprietari o delle proprieta'
boschive ed agli enti ed associazioni gestori di riserve naturali per
i terreni di loro proprieta';
     b)   fino  ad  un  massimo  del  trenta  per  cento  ai  singoli
proprietari o alle imprese di utilizzazione boschiva;
     c)  fino  ad un massimo del venticinque per cento alle industrie
di prima trasformazione ubicate in aree montane".