Art. 13.
     Modifica all'art. 16 - Manutenzione dei terreni rimboschiti
             - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8
 
   1.  Il punto 1) del primo comma dell'art. 16 della legge regionale
5 aprile 1976, n. 8 e' sostituito dal seguente:
    "1)  divieto  di  trasformare a ceduo i rimboschimenti destinati,
nell'atto di concessione del contributo, ad alto fusto, salva  deroga
su  autorizzazione  del  servizio  provinciale agricoltura, foreste e
alimentazione quando ricorrano particolari esigenze di  conservazione
del suolo."