Art. 13. Modifica all'art. 16 - Manutenzione dei terreni rimboschiti - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 1. Il punto 1) del primo comma dell'art. 16 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 e' sostituito dal seguente: "1) divieto di trasformare a ceduo i rimboschimenti destinati, nell'atto di concessione del contributo, ad alto fusto, salva deroga su autorizzazione del servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione quando ricorrano particolari esigenze di conservazione del suolo."