Art. 14. Sostituzione dell'art. 18 - Norme procedurali - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 1. L'art. 18 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 18 (Norme procedurali). La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera il riparto dei fondi destinati alla concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 15. I contributi di cui al precedente comma sono ripartiti fra gli enti delegati di cui al precedente art. 1- bis. Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente primo comma sono presentate, entro il 31 marzo di ogni anno, agli enti delegati che provvedono alla relativa istruttoria tecnica, alla compilazione delle graduatorie ed alla concessione dei contributi. All'istruttoria tecnica relativa alle iniziative dirette degli enti delegati provvede il servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione. Il Presidente dell'ente delegato comunica agli interessati l'ammissione al finanziamento indicando contestualmente i termini entro cui debbono essere presentati i singoli progetti esecutivi e la documentazione da produrre. Con il successivo provvedimento di concessione, emanato dal Presidente dell'ente delegato, viene approvato il progetto, determinata la spesa e la misura del contributo; nel medesimo provvedimento sono altresi' fissati i termini massimi di esecuzione dei lavori, prorogabili solo per giustificati motivi. Dopo l'approvazione della graduatoria e prima della emanazione del provvedimento di concessione, gli interessati, sotto la propria responsabilita' e mediante preavviso di almeno sessanta giorni, con contemporanea presentazione del progetto esecutivo all'ente delegato, possono dare inizio ai lavori senza che cio' implichi alcun obbligo di finanziamento. Qualora le caratteristiche delle opere e degli acquisti di cui al comma precedente risultino difformi da quelle stabilite nel successivo provvedimento di concessione, i titolari delle opere stesse, che non provvedano a modificarle o ad integrarle a loro spese, decadono dal beneficio."