Art. 14.
            Sostituzione dell'art. 18 - Norme procedurali
             - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8
 
   1.  L'art.  18  della  legge  regionale  5  aprile  1976,  n. 8 e'
sostituito dal seguente:
   "Art. 18 (Norme procedurali).
   La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,
delibera  il  riparto  dei  fondi  destinati  alla  concessione   dei
contributi previsti dal precedente articolo 15.
   I  contributi  di  cui  al precedente comma sono ripartiti fra gli
enti delegati di cui al precedente art. 1- bis.
   Le  domande per la concessione dei contributi di cui al precedente
primo comma sono presentate, entro il 31 marzo  di  ogni  anno,  agli
enti  delegati che provvedono alla relativa istruttoria tecnica, alla
compilazione delle graduatorie ed alla concessione dei contributi.
   All'istruttoria  tecnica  relativa  alle  iniziative dirette degli
enti delegati provvede il servizio provinciale agricoltura, foreste e
alimentazione.
   Il   Presidente   dell'ente  delegato  comunica  agli  interessati
l'ammissione al finanziamento  indicando  contestualmente  i  termini
entro cui debbono essere presentati i singoli progetti esecutivi e la
documentazione da produrre.
   Con  il  successivo  provvedimento  di  concessione,  emanato  dal
Presidente  dell'ente  delegato,   viene   approvato   il   progetto,
determinata  la  spesa  e  la  misura  del  contributo;  nel medesimo
provvedimento sono altresi' fissati i termini massimi  di  esecuzione
dei lavori, prorogabili solo per giustificati motivi.
   Dopo l'approvazione della graduatoria e prima della emanazione del
provvedimento di  concessione,  gli  interessati,  sotto  la  propria
responsabilita'  e  mediante preavviso di almeno sessanta giorni, con
contemporanea presentazione del progetto esecutivo all'ente delegato,
possono  dare  inizio ai lavori senza che cio' implichi alcun obbligo
di finanziamento.
   Qualora  le caratteristiche delle opere e degli acquisti di cui al
comma  precedente  risultino  difformi  da   quelle   stabilite   nel
successivo  provvedimento  di  concessione,  i  titolari  delle opere
stesse, che non provvedano a  modificarle  o  ad  integrarle  a  loro
spese, decadono dal beneficio."