Art. 15.
 
Sostituzione dell'art. 19 - Piani pluriennali di assestamento e di
   utilizzazione  dei  beni  silvo-pastorali  della legge regionale 5
   aprile 1976, n. 8.
   1.  L'art.  19  della  legge  regionale  5  aprile  1976,  n. 8 e'
sostituito dal seguente:
   "Art. 19 (Piani pluriennali di assestamento e di utilizzazione dei
beni silvo-pastorali).
   Gli  enti  delegati  di  cui al precedente art. 1- bis sono tenuti
alla compilazione ed alla revisione periodica dei  piani  pluriennali
di   assestamento   delle  proprieta'  silvo-  pastorali  degli  enti
pubblici, di diritto pubblico e degli enti morali nonche'  dei  piani
generali di indirizzo forestale.
   Tali  piani  devono  altresi'  contenere la regolamentazione degli
eventuali usi civici.
   I  privati,  singoli  ed associati, proprietari di boschi, possono
chiedere che i medesimi siano inclusi nei piani di cui al  precedente
primo comma, assoggettandosi a tutti i conseguenti obblighi.
   Nei  territori  boscati  compresi  nei  parchi  regionali  e nelle
riserve  naturali  le  proprieta'  private  possono  essere   incluse
d'ufficio nei piani di assestamento.
   La  Regione  assume  a proprio carico la spesa per la compilazione
dei piani di assestamento e delle pianificazioni generali d'indirizzo
forestale, sulla base dei relativi preventivi.
   I  piani  di  assestamento, le cui direttive sostituiscono a tutti
gli effetti le normative e le prescrizioni generali in  vigore,  sono
soggetti   all'approvazione   della   Giunta  regionale,  sentita  la
Commissione consiliare competente.
   Per la redazione dei piani di assestamento e dei piani generali di
indirizzo  di  cui  ai  commi  precedenti  gli  enti  locali  possono
avvalersi dell'Azienda regionale delle foreste.
   I  piani  di  assestamento,  ad  esclusione  dei casi previsti dal
precedente quarto comma, debbono prevedere l'obbligo del proprietario
ad  accantonare  fino  al venti per cento delle entrate derivanti dai
tagli  boschivi,  da  destinarsi  all'esecuzione   di   miglioramenti
colturali dei boschi stessi.
   L'importo  delle  somme cosi' accantonate e' comunicato al settore
agricoltura e foreste  della  Giunta  Regionale,  che  ne  determina,
d'intesa  con gli enti locali ed i proprietari, le modalita' tecniche
di utilizzazione.
   L'attuazione  dei  piani  di  cui  al  precedente  primo  comma e'
affidata  ai  singoli  proprietari  dei  terreni  inclusi  nei  piani
medesimi.
   Le  direttive tecniche contenute nei piani di assestamento scaduti
rimangono comunque valide fino alla revisione degli stessi.
   E'  istituito presso il settore agricoltura e foreste della Giunta
Regionale con il  contributo  tecnico  dell'Azienda  regionale  delle
foreste  un  catasto particolareggiato dei piani di assestamento e di
indirizzo di cui al precedente primo comma.