Art. 15. Sostituzione dell'art. 19 - Piani pluriennali di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8. 1. L'art. 19 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 19 (Piani pluriennali di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali). Gli enti delegati di cui al precedente art. 1- bis sono tenuti alla compilazione ed alla revisione periodica dei piani pluriennali di assestamento delle proprieta' silvo- pastorali degli enti pubblici, di diritto pubblico e degli enti morali nonche' dei piani generali di indirizzo forestale. Tali piani devono altresi' contenere la regolamentazione degli eventuali usi civici. I privati, singoli ed associati, proprietari di boschi, possono chiedere che i medesimi siano inclusi nei piani di cui al precedente primo comma, assoggettandosi a tutti i conseguenti obblighi. Nei territori boscati compresi nei parchi regionali e nelle riserve naturali le proprieta' private possono essere incluse d'ufficio nei piani di assestamento. La Regione assume a proprio carico la spesa per la compilazione dei piani di assestamento e delle pianificazioni generali d'indirizzo forestale, sulla base dei relativi preventivi. I piani di assestamento, le cui direttive sostituiscono a tutti gli effetti le normative e le prescrizioni generali in vigore, sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. Per la redazione dei piani di assestamento e dei piani generali di indirizzo di cui ai commi precedenti gli enti locali possono avvalersi dell'Azienda regionale delle foreste. I piani di assestamento, ad esclusione dei casi previsti dal precedente quarto comma, debbono prevedere l'obbligo del proprietario ad accantonare fino al venti per cento delle entrate derivanti dai tagli boschivi, da destinarsi all'esecuzione di miglioramenti colturali dei boschi stessi. L'importo delle somme cosi' accantonate e' comunicato al settore agricoltura e foreste della Giunta Regionale, che ne determina, d'intesa con gli enti locali ed i proprietari, le modalita' tecniche di utilizzazione. L'attuazione dei piani di cui al precedente primo comma e' affidata ai singoli proprietari dei terreni inclusi nei piani medesimi. Le direttive tecniche contenute nei piani di assestamento scaduti rimangono comunque valide fino alla revisione degli stessi. E' istituito presso il settore agricoltura e foreste della Giunta Regionale con il contributo tecnico dell'Azienda regionale delle foreste un catasto particolareggiato dei piani di assestamento e di indirizzo di cui al precedente primo comma.