Art. 16.
 
Modifiche all'art. 22 - Utilizzazione dei boschi compresi nei piani
   di assestamento - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8
   1.  Il  terzo  comma  dell'art.  22 della legge regionale 5 aprile
1976, n. 8 e' sostituito dal seguente:
   "Fino a quando non saranno approvati i piani di cui al primo comma
del precedente articolo 19, le utilizzazioni dei boschi di proprieta'
pubblica  devono  essere  autorizzate, sulla base della media annuale
delle riprese dell'ultimo decennio, dagli enti  delegati  di  cui  al
precedente  articolo  1-  bis, previo parere del servizio provinciale
agricoltura foreste e alimentazione."
   2. Dopo il terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 5 aprile
1976, n. 8 sono aggiunti i seguenti commi quarto e quinto:
   "E' istituito presso il settore agricoltura e foreste della Giunta
Regionale  l'albo  regionale  delle  imprese  boschive  abilitate  ad
effettuare  utilizzazioni  di boschi di proprieta' della Regione, dei
Comuni e degli altri enti pubblici.
   E'  istituito presso il settore agricoltura e foreste della Giunta
Regionale,  con  la  collaborazione  dell'Azienda   regionale   delle
foreste, l'osservatorio regionale del legno con compiti di indirizzo,
coordinamento  e  divulgazione  delle  problematiche  connesse   alla
produzione,  alla  commercializzazione  e  all'impiego  della materia
prima legno."