Art. 16. Modifiche all'art. 22 - Utilizzazione dei boschi compresi nei piani di assestamento - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 1. Il terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 e' sostituito dal seguente: "Fino a quando non saranno approvati i piani di cui al primo comma del precedente articolo 19, le utilizzazioni dei boschi di proprieta' pubblica devono essere autorizzate, sulla base della media annuale delle riprese dell'ultimo decennio, dagli enti delegati di cui al precedente articolo 1- bis, previo parere del servizio provinciale agricoltura foreste e alimentazione." 2. Dopo il terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 sono aggiunti i seguenti commi quarto e quinto: "E' istituito presso il settore agricoltura e foreste della Giunta Regionale l'albo regionale delle imprese boschive abilitate ad effettuare utilizzazioni di boschi di proprieta' della Regione, dei Comuni e degli altri enti pubblici. E' istituito presso il settore agricoltura e foreste della Giunta Regionale, con la collaborazione dell'Azienda regionale delle foreste, l'osservatorio regionale del legno con compiti di indirizzo, coordinamento e divulgazione delle problematiche connesse alla produzione, alla commercializzazione e all'impiego della materia prima legno."