Art. 17. Sostituzione dell'art. 23 - Taglio dei boschi della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 1. L'art. 23 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 23 Taglio dei boschi. - Chiunque intenda effettuare il taglio dei boschi deve farne preventiva denuncia agli enti delegati di cui al precedente art. 1-bis; l'ente competente trasmette sollecitamente copia della denuncia agli organi del Corpo forestale dello Stato, per l'espletamento dei compiti di polizia forestale ed invia semestralmente al settore agricoltura e foreste della Giunta Regionale un resoconto dettagliato. Le autorizzazioni previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono rilasciate, secondo quanto disposto dall'ordinamento in vigore, per i territori di rispettiva competenza dai Presidenti degli enti delegati, previo parere del servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione. Le norme del presente articolo non si applicano alle colture a rapido accrescimento. Sono definite colture a rapido accrescimento gli impianti di origine esclusivamente artificiale, piantumati su terreni precedentemente non boscati, con turno inferiore a 50 anni, soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva od arborea invadente, entro un massimo del venti per cento della superficie complessiva dell'impianto, e che non diano luogo, per motivi di ordine biologico od ecologico, ad apprezzabile rinnovazione naturale della specie coltivata."