Art. 17.
            Sostituzione dell'art. 23 - Taglio dei boschi
              della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8
 
   1.  L'art.  23  della  legge  regionale  5  aprile  1976,  n. 8 e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  23  Taglio  dei  boschi.  -  Chiunque intenda effettuare il
taglio dei boschi deve farne preventiva denuncia agli  enti  delegati
di   cui  al  precedente  art.  1-bis;  l'ente  competente  trasmette
sollecitamente copia della denuncia agli organi del  Corpo  forestale
dello  Stato,  per l'espletamento dei compiti di polizia forestale ed
invia semestralmente al settore agricoltura e  foreste  della  Giunta
Regionale un resoconto dettagliato.
   Le  autorizzazioni  previste  dalle  prescrizioni  di massima e di
polizia  forestale   sono   rilasciate,   secondo   quanto   disposto
dall'ordinamento  in vigore, per i territori di rispettiva competenza
dai Presidenti  degli  enti  delegati,  previo  parere  del  servizio
provinciale agricoltura, foreste e alimentazione.
   Le  norme  del  presente  articolo non si applicano alle colture a
rapido accrescimento.
   Sono  definite  colture  a  rapido  accrescimento  gli impianti di
origine   esclusivamente   artificiale,   piantumati    su    terreni
precedentemente  non boscati, con turno inferiore a 50 anni, soggetti
a lavorazioni annuali o
periodiche  che  limitino  lo sviluppo della vegetazione arbustiva od
arborea invadente,  entro  un  massimo  del  venti  per  cento  della
superficie  complessiva  dell'impianto,  e  che  non diano luogo, per
motivi di ordine biologico od ecologico, ad apprezzabile rinnovazione
naturale della specie coltivata."