Art. 18.
      Sostituzione dell'art. 24 - Tagllo dei boschi d'alto fusto
             - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8
 
   1.  L'art.  24  della  legge  regionale  5  aprile  1976,  n. 8 e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  24 Taglio dei boschi d'alto fusto. - Sono vietati i tagli a
raso dei boschi d'alto fusto, ovunque ubicati.
   Eventuali  deroghe  al  divieto  di  cui  al comma precedente sono
autorizzate nei seguenti casi:
    1)   attacchi  parassitari,  incendi  boschivi  e  interventi  di
ricostituzione in genere;
    2)  elettrodotti,  linee  telefoniche e telegrafiche, impianti di
teleferica, piste sciistiche, cave o strade;
    3) opere di pubblica utilita'.
   Tale  autorizzazione, che conterra' le disposizioni riguardanti il
ripristino e la sistemazione dei terreni interessati, e'  rilasciata,
per  i  territori di rispettiva competenza, dai Presidenti degli enti
delegati di cui al precedente art. 1-  bis,  sentito  il  parere  del
servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione.
   Sono  consentiti  i  tagli  di  cui  al  primo comma qualora siano
previsti nei piani di assestamento di cui al precedente art. 19."