Art. 18. Sostituzione dell'art. 24 - Tagllo dei boschi d'alto fusto - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 1. L'art. 24 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 24 Taglio dei boschi d'alto fusto. - Sono vietati i tagli a raso dei boschi d'alto fusto, ovunque ubicati. Eventuali deroghe al divieto di cui al comma precedente sono autorizzate nei seguenti casi: 1) attacchi parassitari, incendi boschivi e interventi di ricostituzione in genere; 2) elettrodotti, linee telefoniche e telegrafiche, impianti di teleferica, piste sciistiche, cave o strade; 3) opere di pubblica utilita'. Tale autorizzazione, che conterra' le disposizioni riguardanti il ripristino e la sistemazione dei terreni interessati, e' rilasciata, per i territori di rispettiva competenza, dai Presidenti degli enti delegati di cui al precedente art. 1- bis, sentito il parere del servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione. Sono consentiti i tagli di cui al primo comma qualora siano previsti nei piani di assestamento di cui al precedente art. 19."