Art. 19.
        Sostituzione dell'art. 25 - Terreni soggetti a vincolo
      idrogeologico - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8
 
   1.  L'art.  25  della  legge  regionale  5  aprile  1976,  n. 8 e'
sostituito dal seguente:
   "Art. 25 Terreni soggetti a vincolo idrogeologico. - Sino a quando
non sara' data attuazione alla legge regionale 21 giugno 1988, n.  33
'Disciplina delle zone del territorio regionale a rischio geologico e
a rischio sismico'  qualsiasi  attivita'  che  comunque  comporti  un
mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e
nei  terreni  sottoposti  a   vincolo   idrogeologico   e'   soggetta
all'autorizzazione  di  cui  all'art.  7  del  regio decreto-legge 30
dicembre 1923, n. 3267.
   L'autorizzazione  di  cui  al  comma  precedente e' rilasciata dai
Presidenti degli enti delegati di cui  al  precedente  art.  1-  bis,
previo   parere  del  servizio  provinciale  agricoltura,  foreste  e
alimentazione.
   Il  parere  di cui al comma precedente e' vincolante, se negativo,
fino a quando nel territorio interessato  non  saranno  in  vigore  i
piani urbanistici e territoriali degli enti delegati.
   Qualora  l'intervento non comporti necessita' di disboscamento, le
funzioni relative alle istruttorie tecniche ed alle autorizzazioni di
cui  al  precedente  primo comma sono delegate ai Comuni nei seguenti
casi:
     a)  interventi  su  edifici  gia'  esistenti per ampliamenti non
superiori ai 200 mq;
     b) posa in opera di cartelli e recinzioni;
     c)  posa  in  opera  di  fognature e condotte idriche totalmente
interrate, linee elettriche di tensione non superiore a 15 Kw,  linee
di telecomunicazione e reti locali di distribuzione di gas;
     d)  interventi di sistemazione idraulico-forestale, di ordinaria
e straordinaria manutenzione  della  viabilita'  agro-silvo-pastorale
comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 50 mc.
   Il   rilascio   dell'autorizzazione  puo'  essere  subordinato  al
versamento presso la tesoreria dell'ente competente di una  somma  di
denaro  quale deposito cauzionale per la buona esecuzione dei lavori;
tale somma sara' determinata tenendo conto del costo per l'esecuzione
d'ufficio delle opere prescritte e degli eventuali ripristini."