Art. 19. Sostituzione dell'art. 25 - Terreni soggetti a vincolo idrogeologico - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 1. L'art. 25 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 25 Terreni soggetti a vincolo idrogeologico. - Sino a quando non sara' data attuazione alla legge regionale 21 giugno 1988, n. 33 'Disciplina delle zone del territorio regionale a rischio geologico e a rischio sismico' qualsiasi attivita' che comunque comporti un mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e' soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267. L'autorizzazione di cui al comma precedente e' rilasciata dai Presidenti degli enti delegati di cui al precedente art. 1- bis, previo parere del servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione. Il parere di cui al comma precedente e' vincolante, se negativo, fino a quando nel territorio interessato non saranno in vigore i piani urbanistici e territoriali degli enti delegati. Qualora l'intervento non comporti necessita' di disboscamento, le funzioni relative alle istruttorie tecniche ed alle autorizzazioni di cui al precedente primo comma sono delegate ai Comuni nei seguenti casi: a) interventi su edifici gia' esistenti per ampliamenti non superiori ai 200 mq; b) posa in opera di cartelli e recinzioni; c) posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente interrate, linee elettriche di tensione non superiore a 15 Kw, linee di telecomunicazione e reti locali di distribuzione di gas; d) interventi di sistemazione idraulico-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilita' agro-silvo-pastorale comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 50 mc. Il rilascio dell'autorizzazione puo' essere subordinato al versamento presso la tesoreria dell'ente competente di una somma di denaro quale deposito cauzionale per la buona esecuzione dei lavori; tale somma sara' determinata tenendo conto del costo per l'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte e degli eventuali ripristini."