Art. 2.
        Integrazione alla legge regionale 5 aprile 1976, n. 8
 
   1.  Dopo  l'art.  1  della  legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 e'
aggiunto il seguente art. 1-bis:
   "Art. 1- bis (Enti delegati).
   Le  funzioni  concernenti  l'attuazione  della presente legge sono
delegate, per il  territorio  di  rispettiva  competenza,  agli  enti
gestori  dei parchi e delle riserve naturali, alle comunita' montane,
ai consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi ed alle Province".