Art. 2. Integrazione alla legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 e' aggiunto il seguente art. 1-bis: "Art. 1- bis (Enti delegati). Le funzioni concernenti l'attuazione della presente legge sono delegate, per il territorio di rispettiva competenza, agli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, alle comunita' montane, ai consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi ed alle Province".